Le novità Imu riguardanti gli immobili del settore agricolo

03/02/2014

Dopo le note vicende che hanno caratterizzato l’applicazione dell’IMU per l’anno 2013, l’imposta municipale propria continuerà ad applicarsi anche per l’anno 2014, ma con alcune importanti novità contenute nella Legge di Stabilità 2014. La prima consiste nella riduzione dei moltiplicatori da applicare al reddito dominicale dei terreni, già rivalutato nella misura del 25%, che passa da 110 a 75 volte, relativamente ai terreni posseduti e condotti da IAP o coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola ( tra cui, si ricorda, sono comprese le società agricole in possesso della qualifica IAP e i soci delle società di persone, in possesso di una delle predette qualifiche, che continuano in qualità di soci a coltivare il fondo), mentre resta fermo il moltiplicatore di 135 negli altri casi; l’altra importante novità riguarda l’esclusione dall’imposta dei fabbricati rurali strumentali, indipendentemente dalla loro ubicazione in comuni montani o parzialmente montani, che aveva caratterizzato l’esenzione per il 2012 e il 2013. A tal proposito si ricorda che, al fine di individuare la categoria di detti immobili, si deve far riferimento al carattere oggettivo del fabbricato utilizzato per l’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c., al di là delle qualifiche soggettive del titolare dell’impresa agricola (proprietario, affittuario, IAP, CD, ecc.). L’imposta risulta, invece, dovuta per i fabbricati rurali abitativi a prescindere dal luogo di ubicazione. L’applicazione dell’IMU in base alle regole generali rende, altresì salva, l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari. Le altre misure che riguardano, più in generale, l’IMU dal 2014 sono l’esclusione dall’imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, fatta eccezione per quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e i vari casi di assimilazione all’ abitazione principale demandati alle competenze comunali. Nello specifico sono: l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata; l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti , sempre a condizione che non risulti locata; l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, con la limitazione che l’agevolazione opera fino a concorrenza della quota di rendita iscritta in catasto non eccedente il valore di 500 euro, ovvero nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro. Inoltre dall’anno 2013, l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 30 per cento del suo ammontare, per il 2013, e del 20 per cento a partire dal 2014. L’imposta non è deducibile, invece, dall’IRAP. Con effetto sempre dal periodo d’imposta 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune in cui è ubicata l’abitazione principale, concorre alla base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50 per cento. Infine, con apposita disposizione, è stabilita la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU relativa all’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro la scadenza della prima rata dell’imposta dovuta per il 2014 (16-06-2014).

Marco Ottone