In breve del 31 Gennaio 2014

31/01/2014

La Tarsu va in soffitta, ma arriva la TARI (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti)
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La disciplina ricalca quanto previsto dalle precedenti normative delle tasse sui rifiuti (TARES, TARSU, TIA) e, segnatamente, della TARES che ha trovato applicazione per l'anno 2013. Sul punto, ed in modo particolare, per quanto riguarda la misura delle superfici soggette alla tassa, le riduzioni e le esenzioni e l'assimilazione ai rifiuti urbani di determinate categorie di rifiuti prodotti in ambito agricolo, si rinvia alle apposite comunicazioni dell'Area ambiente ed energia confederale.

La Legge di Stabilità 2014 concede ai comuni un ampio spazio regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, per la disciplina della IUC ed, in particolare, in materia di TARI e TASI per le quali è previsto che i comuni possano stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe, la disciplina delle riduzione tariffarie, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e l'individuazione dei servizi indivisibili.

 
Salvi i benefici PPC
L'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011 (Decreto sul Federalismo fiscale), ha disposto, a far data dall' 01/01/2014, l'applicazione, in luogo delle misure delle aliquote dell'imposte di registro vigenti per gli atti traslativi di beni immobili, di cui all'art. 1 della Tariffa - Parte prima allegata al T. U. dell'imposta di registro, di due sole aliquote pari al 9 per cento per tutti gli atti relativi ai beni immobili (compresi i terreni agricoli) e del 2 per cento per gli atti aventi ad oggetto la prima casa. Nel contempo, il comma 4 dello stesso articolo 10 ha abrogato tutte le misure agevolative o di esenzione in vigore in materia di trasferimento dei predetti beni, inclusa l'agevolazione per l'acquisto di terreni agricoli da parte di IAP o CD, iscritti alla previdenza agricola, di cui all'art. 2, c. 4 bis, del D.L. n. 194/2009 conv. in L. n. 25/2010 (ex PPC).

Il comma 608 della Legge di Stabilità fa salva l'applicazione del suddetto art. 2, c. 4-bis, nel senso che rimane fermo per l'acquisto dei terreni agricoli da parte di IAP o CD, iscritti alla previdenza agricola, il trattamento tutt'ora vigente consistente nell'applicazione dell'imposta catastale dell'1 per cento e dell'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, che per effetto dell'art. 26 del D.L. n. 104/2013 passano da 168 a 200 euro, a partire dall' 01/01/2014.

Il successivo comma 609 provvede, invece, a fissare l'aliquota dell'imposta di registro per il trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli IAP o CD nella misura del 12 per cento.

Tuttavia, per effetto del suddetto art. 10, c. 4, del D.Lgs. n. 23/2011 vengono meno dal 2014 le agevolazioni previste per i trasferimenti di terreni agricoli nell'ambito di un compendio unico e nelle zone montane.

 
Imposte sulle locazioni, si può versare con il modello F24 Elide
Da domani 1° febbraio sarà possibile versare con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. I contribuenti non titolari di partita Iva potranno presentare l’F24 Elide sia online, direttamente o tramite intermediari abilitati, quali l’Unione Agricoltori. Il modello F24 Elide è già scaricabile dal sito dell'Agenzia e dall’1 aprile 2014 sarà disponibile anche presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione.