Beni in godimento a soci o familiari: la comunicazione entro fine marzo

01/03/2012

Il D.L. 138 del 13 agosto 2011, coordinato con la legge di conversione 148/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto”), ha introdotto a carico delle società
o imprese individuali, che esercitano attività d’impresa, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento ai familiari e ai soci , al fine di garantire l’attività di controllo. La comunicazione deve essere inviata in primis dall’imprenditore, ma al suo posto possono provvedere all’invio anche il socio o il familiare che ha ricevuto il bene; restano esclusi da tale comunicazione naturalmente le locazioni di terreni agricoli da parte di privati. Il fine è quello di informare l’Anagrafe Tributaria di ogni bene concesso in godimento dall’impresa o di ogni finanziamento  o capitalizzazione realizzati nel periodo d’imposta di riferimento e, comunque, per quelli “in vita” al 17 settembre 2011.
Non interessano, invece, i generi diversi dalle categorie specificatamente individuate nel provvedimento (autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile) e quindi appartenenti alla categoria “altro”, di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’Iva. Gli elementi da comunicare, naturalmente, sono quelli che servono a identificare il familiare o il socio, ma anche il tipo di bene, il valore, l’utilizzo e, ancora, la natura del rapporto, la durata della concessione, l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.
I dati devono essere trasmessi telematicamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui il bene è stato a disposizione del socio o del familiare o ne è terminato il godimento. La prima comunicazione dovrà quindi essere inviata entro il 31 marzo 2012 e riguarderà i dati relativi ai beni per i quali era in corso nel 2011 la relativa concessione in godimento.