Assegno di maternità per la donna che non lavora

01/03/2012

Per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di altra indennità di maternità, è concesso dai comuni l’assegno di maternità di base.
Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i nuovi importi ed i limiti di reddito al fine di ottenere l’assegno di maternità
per la donna non lavoratrice, a seguito dell’incremento dell’indice ISTAT, che è risultato per il suddetto anno pari al 2,7%. Pertanto, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, l’importo è di € 324,79 mensili per complessivi € 1.623,95 (pari a 5 mensilità). L’assegno di maternità viene corrisposto a condizione che il reddito familiare non sia superiore al valore Isee (l’indicatore sulla situazione economica che tiene conto anche del patrimonio immobiliare e mobiliare) stabilito ogni anno. Il limite di reddito da non superare per avere diritto a tale assegno, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è aggiornato a € 33.857,51. La domanda deve essere presentata alcomune di residenza (anche se l’assegno sarà erogato dall’INPS) entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio (o dalla data di ingresso del minorein famiglia).