Precisazioni ministeriali sui voucher

12/03/2013

Con circolare n. 37/2013 il Ministero del lavoro è tornato sull’argomento del lavoro occasionale accessorio (voucher) modificando parzialmente le indicazioni operative fornite con la precedente circolare n. 4/2013.In particolare è stato ha chiarito che, limitatamente al settore agricolo, e fino alla modifica delle procedure, anche telematiche, dirilascio dei nuovi voucher:• i nuovi buoni lavoro – che, come noto, devono essere numerati progressivamente e datati – non devono essere necessariamente spesi entro 30 giorni dal loro acquisto, ma anche in un periodo successivo;• la dichiarazione del prestatore relativa al mancato superamento, nell’anno, del limite di 5.000 euro “costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio”, relativamente alrispetto di tale requisito economico;• i voucher di 10 euro in agricoltura possono anche non rispettare il criterio di equivalenza “un voucher = 1 ora di lavoro”, purché le ore di lavoro del prestatore occasionale siano retribuite con un numero di voucher che garantisca il rispetto della retribuzione oraria prevista dalla contrattazione collettiva diriferimento.