Nuovo Decreto-Legge sulle semplificazioni

02/04/2012


Con il Decreto/Legge 9 febbraio 2012 il legislatore intende introdurre provvedimenti che dovrebbero eliminare parte degli appesantimenti burocratici che gravano sulle imprese vitivinicole.
In particolare all’Art. 12 del Decreto–Legge si afferma che il Governo adotterà uno o più regolamenti al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività d’impresa attraverso: la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative, la previsione di forme di coordinamento tra le varie banche dati (Camere di Commercio e Regione, ad esempio), l’individuazione delle norme da abrogare.
L’Art. 14 è destinato alla “semplificazione dei controlli sulle imprese”; vengono citate anche le imprese agricole,
affermando che i controlli devono essere ispirati alla semplicità,alla proporzionalità (in base alle dimensioni aziendali), al coordinamento tra le amministrazioni statali, regionali e locali. Le amministrazioni pubbliche saranno tenute a pubblicare sul sito www.impresainungiorno.it la lista dei controlli a cui possono essere soggette le imprese in ragione della loro dimensione e del loro settore di attività.
Inoltre vengono ribaditi i criteri di proporzionalità dei controlli, di eliminazione delle attività di controllo non necessarie, di coordinamento e programmazione dei controlli (in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni
ed in modo da recare il minor intralcio al normale esercizio dell’attività dell’impresa), di collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazione di irregolarità (tale innovativo principio, purtroppo, è stato eliminato in sede di conversione in legge, in quanto ritenuto da alcuni parlamentari “poco chiaro”, mentre sarebbe valsa la pena di valorizzarlo, allo scopo di raggiungere una maggiore distensione nei rapporti tra controllati – le aziende – e controllori).
L’Art. 25 si occupa più nello specifico delle aziende agricole. Innanzitutto è previsto che AGEA possa accedere alle banche dati di Agenzia delle entrate,INPS, Camere di commercio, artigianato e agricoltura, per rendere più rapida l’erogazione dei contributi; AGEA e le citate amministrazioni dovranno definire apposite convenzioni per raggiungere questi obiettivi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Il fascicolo aziendale farà fede per i rapporti che l’azienda agricola dovrà intrattenere con la P.A.
Interessante è l’Art. 27, che riguarda la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante: dovrà essere
effettuata solamente una comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e la vendita potrà essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
All’Art. 41 vengono indicate quelle che dovrebbero essere alcune semplificazioni in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande: l’attività in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 (che riguarda limitazioni all’attività di somministrazione di alimenti e bevande per coloro i quali non hanno esperienza in questo settore).