Fondo Kyoto:presentazione delle domande di finanziamento

08/03/2012


È stata emanata dal Ministero dell’Ambiente la Circolare del 16 febbraio 2012 “Disciplina delle modalità di erogazione
dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto”.
Il Fondo Kyoto è un fondo rotativo di 600 milioni di euro, ripartito su tre annualità, che fa parte di una serie di iniziative del Governo italiano finalizzate al rispetto degli accordi internazionali sulla lotta ai cambiamenti climatici (adesione al Protocollo di Kyoto) che ha pertanto l’obiettivo di promuovere investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera mediante finanziamenti a tasso agevolato.
Le domande si possono presentare a partire dal 16 marzo e fino al 14 luglio 2012, le domande per il finanziamento a tasso agevolato (tasso d’interesse annuo 0.5% fisso) di durata variabile tra i tre ed i sei anni.Le misure finanziabili sono le seguenti:
a) “Misura microcogenerazione diffusa”: installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2007), alimentati a gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturalebiomassa (solida, liquida, gassosa);
b) “Misura rinnovabili”: installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore;
c) “Misura motori elettrici”: sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;
d) “Misura usi finali”: risparmio energetico e incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia;
e) “Misura protossido di azoto”: eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura;
f) “Misura ricerca”: progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas ad effetto serra.
Si evidenzia che nel caso in cui il richiedente sia una impresa, il Decreto Kyoto prevede che alla data di presentazione della domanda,questa risulti iscritta nel registro delle imprese e si trovi in regime di contabilità ordinaria.
Questo requisito rappresenta un grosso limite per le aziende agricole che in prevalenza sono in regime di tassazione catastale.
La domanda di ammissione all’agevolazione,deve essere presentata per via telematica all’indirizzo www.cassaddpp.it mediante l’apposita applicazione web che deve essere poi stampata, sottoscritta e completata degli allegati introdotti dal DM 19 luglio 2011 per singola misura. La documentazione completa deve essere quindi inviata all’Ente gestore del Fondo competente per regione/CDP, entro il termine di 3 giorni dalla data d’inserimento della domanda di ammissione attraverso l’applicazione web sul sito (per il rispetto del sopraindicato termine farà fede il timbro postale di spedizione).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare 16 febbraio 2012 reperibile sul sito della CDP all’indirizzo http://www.cassaddpp.it/cdp/Areagenerale/FondoKyoto/index.htm in cui è presente un’apposita sezione dedicata al Fondo contenente tutta la relativa documentazione.