Supplemento di pensione

04/04/2013

L’articolo 7 della Legge n. 155/81 dispone che coloro che continuano a lavorare dopo il pensionamento e versano regolarmente i contributi hanno diritto ad una quota aggiuntiva di pensione, definita “supplemento”. Il supplemento può essere richiesto: – dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; – in alternativa dopo i 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, purchè l’interessato abbia compiuto l’età pensionabile. Questa possibilità è concessa una sola volta.