Lavoratori stagionali: decreto flussi 2013

04/04/2013

Si informano gli associati datori di lavoro che è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato Italiano per l’anno 2013. Il Decreto prevede una quota massima di ingresso di trentamila cittadini stranieri residenti all’estero – stabilisce che sia ammesso l’ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica di Macedonia (ex Jugoslavia), Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Niger, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Lo stesso provvedimento, inoltre, nell’ambito della quota di trentamila unità, riserva una quota di cinquemila unità per i lavoratori non comunitari, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nullaosta per lavoro subordinato stagionale. La predetta quota di trentamila unità (di cui cinquemila riservate per richieste di nullaosta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con successiva circolare, sulla base delle effettive domande pervenute agli sportelli unici per l’immigrazione. L’articolo 2 del decreto, infine, demanda ad apposita circolare congiunta di questi Ministeri le disposizioni attuative relative in particolare al nullaosta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione obbligatoria di cui all’art. 9 comma 2 del D.l. 01/10/1996 n°510, convertito con modificazioni nella Legge 28 novembre 1996 n° 608.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
Le domande di nullaosta per il lavoro stagionale (mod. C - STAG) possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente con modalità telematica. Si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco indicato, che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale nell’anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano in base a quanto previsto dall’art. 24 T.U. Immigrazione e dall’art. 38 comma 2 del Regolamento di Attuazione un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale. L’invio delle domande sarà possibile dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24 del 31 dicembre 2013.

ISTRUTTORIA
Si richiama, in particolare, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nullaosta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, con l’automatico accoglimento delle domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari (art.24 comma 2 bis D. lgs. 289/98) decorsi i venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione delle stesse, anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO E COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Al fine di semplificare le procedure relative all’assunzione del lavoratore straniero, consentendo al datore di lavoro di assolvere agli obblighi della comunicazione obbligatoria direttamente presso lo Sportello Unico e con lo scopo di contrastare il crescente fenomeno dell’ingresso regolare, a cui però non segue l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, si dispone che la sottoscrizione del contratto di soggiorno in linea con quanto già previsto dalla procedura di emersione, art.5 D.L. 16/07/2012 n°109 assolve anche agli obblighi della comunicazione obbligatoria di cui all’art. 9 bis comma 2 del Decreto Legge 01/10/1996 n°510. La comunicazione obbligatoria dovrà essere trasmessa automaticamente con modalità informatica ai servizi competenti secondo le modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro del 30/10/2007. Gli addetti al Servizio Paghe degli Uffici Zona di Confagricoltura sono a disposizione degli associati per rendere tutta l’assistenza del caso.

Mario Rendina