Semplificazioni in materia di lavoro e previdenza

03/05/2012

Riportiamo qui di seguito le novità in materia di lavoro e previdenza
introdotte dalla legge 4 aprile 2012, n.35 che ha definitivamente
convertito il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 (“Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”).
Semplificazioni in materia di documentazione amministrativa per cittadini extracomunitari (Art.17, c.4bis-4quinquies) Il decreto legge n.5/2012 aveva
semplificato le procedure di assunzione di lavoratori extracomunitari
stagionali (silenzio-assenso, proroghe, utilizzo dei permessi pluriennali,
eliminazione del modello “Q”), accogliendo le proposte avanzate in materia da Confagricoltura. In aggiunta a tali novità, la legge di conversione
n.35/2012 ha introdotto ulteriori semplificazioni in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati. Ed infatti, a partire dal
1°gennaio 2013, i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti
in Italia potranno autocertificare direttamente o tramite dichiarazioni
sostitutive di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000,n.445) stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di enti o soggetti pubblici italiani. E’
stato previsto inoltre che, con apposito decreto ministeriale (Interno –
Pubblica amministrazione e semplificazione), da emanarsi entro 90
giorni, vengano stabilite le modalità di acquisizione d’ufficio di alcune tipologie di documenti relativi ai cittadini extracomunitari (casellario giudiziario italiano, procedimenti penali pendenti, dati anagrafici di
stato civile, liste di collocamento, certificazioni scolastiche).
Comunicazione d’assunsione plurima (art.18, c. 1-bis)
La legge di conversione del d.l. n.5/2012 ha accolto un’importante
proposta avanzata da Confagricoltura per semplificare e razionalizzare
gli adempimenti per le azienda agricole che impiegano numerosi
operai stagionali in operazioni colturali concentrate in brevi periodi (ad
es: raccolta). Si tratta della cosiddetta “comunicazione d’assunzione
plurima” con la quale, in luogo di distinte comunicazioni di assunzione
per ciascun lavoratore, il datore di lavoro che assume contestualmente
due o più operai agricoli a tempo determinato può effettuare un’unica
comunicazione di assunzione, indicando solo le proprie generalità e
quelle dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione,
le giornate di lavoro presunte, l’inquadramento contrattuale. Responsabilità solidale negli appalti (Art. 21)
Il decreto legge n.5/2012 aveva modificato la normativa in materia
di responsabilità solidale negli appalti di opere o di servizi (art.29,
c.2, d.lsg. 276/2003) nei confronti dei lavoratori dipendenti, ridefinendone
l’esatto ambito di applicazione.
In sede di conversione del decreto, la legge n.35/2012 ha ulteriormente
specificato il regime di solidarietà tra committente e appaltatore
(e con gli eventuali subappaltatori), prevedendo che, ove convenuto
in giudizio, il committente può eccepire, nella prima difesa, la preventiva
escussione dal patrimonio dell’appaltatore.
In tal caso l’azione esecutiva contro il committente, qualora
egli sia stato ritenuto dal giudice responsabile in solido, può essere
intentata solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore.
L’eccezione in commento può essere sollevata dal committente anche se l’appaltatore non sia stato convenuto in giudizio. In tale ipotesi
il committente, nel sollevare l’eccezione, deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratorem può soddisfare le sue pretese.
Qualora il committente esegua il pagamento, ha diritto ad esercitare
l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali.