Nuovo istituto del reclamo e della mediazione tributaria

03/05/2012

Dal 2 aprile 2012 è pienamente operativo l’istituto del reclamo e della mediazione nel processo tributario.
Sull’onda del procedimento di mediazione di recente introdotto nel giudizio civile, il legislatore ha ritenuto che una sorta di filtro
preventivo rispetto al processo tributario abbia effetti deflativi e
quindi possa ridursi l’instaurazione di liti di ammontare modesto.
La nuova procedura del processo tributario, inserisce una fase amministrativa, che deve essere necessariamente esperita tra le parti,
definita “reclamo” e che può esaurirsi con una mediazione.
La norma prevede che il procedimento di reclamo si applichi agli
atti notificati a decorrere dal 1°aprile 2012.
Il reclamo si sostanzia in un ricorso che deve essere notificato
all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale o alla DRE
entro 60 giorni, se il provvedimento impositivo è di valore inferiore
a euro 20.000.
Per valore della lite si deve intendere l’importo del tributo al netto
degli interessi e delle sanzioni irrogate;in caso di liti relative
esclusivamente a sanzioni, si deve considerare l’importo della
sanzione contestata, mentre nell’ipotesi di contestazione di violazioni
rilevanti ai fini di più tributi, occorre far riferimento al valore
della lite dato dalla somma dei vari tributi richiesti, al netto
delle sanzioni e degli interessi.
Se il reclamo non viene presentato, il ricorso diventa inammissibile
e, di conseguenza, l’atto impositivo diviene definitivo e
quindi irrevocabile.
Se il reclamo viene presentato ma sortisce esito negativo, la procedura
fa sorgere gli effetti del ricorso.
Per questo i contenuti del reclamo dovranno richiamare, in qualche modo, tutte le eccezioni proponibili di fronte al giudice, anche al fine di non incorrere nelle preclusioni processuali.
Pertanto,il reclamo dovrà essere modellato e strutturato come si
trattasse di un vero e proprio ricorso da utilizzare nel processo
tributario.
La proposta di mediazione rappresenta, invece, una mera facoltà
per il contribuente; infatti la norma prevede che il reclamo
possa contenere una motivata proposta di mediazione completa
della rideterminazione dell’ammontare della pretesa fiscale.
L’avvio del procedimento amministrativo mediante presentazione
dell’istanza di mediazione, è un onere che il contribuente interessato
ad agire in giudizio, deve necessariamente assolvere.
Il procedimento si svolge dinanzi ad una struttura dell’ufficio autonoma e diversa da quella che ha curato la predisposizione dell’atto impositivo.
La mediazione tributaria è stata definita come un rimedio amministrativo
paraprocessuale che, a differenza di molti altri istituti deflativi del contenzioso, ha portata generale ed obbligatoria.
Nel caso di esito positivo della mediazione, la stessa deve essere
recepita in un apposito verbale.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate accolga l’eventuale proposta
di mediazione contenuta nel reclamo, è l’Agenzia che deve informare
di ciò il privato, al fine di sottoscrivere il verbale.
La mediazione si perfeziona non con la sottoscrizione del verbale,
bensì con il versamento entro venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell’intero importo o dal pagamento della prima rata.