Incentivi per l’assunzione di giovani in agricoltura

05/12/2014

Abbiamo già scritto che la legge 11/08/2014 n.116 ha previsto, tra l’altro, uno specifico incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate lavorative annue. L’accesso all’incentivo - pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi - è subordinato, come si ricorderà, alla presentazione di apposita domanda all’Inps.
Torniamo oggi sull’argomento per informare che con la circolare n. 137 del 5 novembre l’Inps fornisce istruzioni in merito alle modalità ed ai tempi di presentazione della istanza di ammissione al beneficio.
Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare apposita istanza.
La domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” nella sezione “Comunicazione bidirezionale – Invio Comunicazione”.
Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione “A3” (consultabile nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole).
Vale la pena ricordare in proposito che l’ammissione al beneficio avviene sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti del plafond di risorse stanziate dal Governo.
Gli incentivi infatti sono finanziati da un apposito fondo del Ministero delle politiche agricole, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Nulla dice la circolare Inps sulle concrete modalità di fruizione del beneficio - che, come si ricorderà, deve avvenire, secondo la norma citata, mediante compensazione dei contributi previdenziali ed assistenziali - da parte dei datori di lavoro agricolo ammessi allo stesso. L’INPS si riserva infatti di fornire apposite istruzioni in proposito attraverso un successivo messaggio.
La circolare si sofferma invece - pur in maniera non esaustiva - su alcune delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo:
• le assunzioni incentivate sono quelle effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015;
• per “giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni“ devono intendersi coloro che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni;
• deve considerarsi soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” anche l’operaio agricolo a tempo determinato (OTD) che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, ha lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione;
• il beneficio spetta anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (instaurato prima del 1° luglio 2014) purché sia soddisfatto il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto;
• l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente (es. zone svantaggiate e montane);
• la base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale netto - calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione - comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro occasionale accessorio (voucher). Rientrano nel computo anche i lavoratori “somministrati” e quelli sostituiti (ma non i sostituti). La circolare INPS non si sofferma sui requisiti per il riconoscimento del beneficio in caso di assunzione di un giovane a tempo determinato.
Si ricorda, al riguardo, che il relativo contratto di lavoro - redatto in forma scritta - deve avere durata almeno triennale e deve garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno.
In particolare la circolare dell’Istituto non chiarisce quali siano gli effetti di questo contratto di lavoro (a termine, ma di durata triennale) sulle prestazioni temporanee ed in particolare sulla disoccupazione agricola.
A nostro avviso, trattandosi comunque di un operaio a tempo determinato, il lavoratore assunto con contratto a termine di durata triennale che svolga almeno 102 giornate per ciascun anno, conserva il diritto al trattamento di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate secondo le ordinarie regole.
Sul punto Confagricoltura ha chiesto chiarimenti a Inps e ci riserviamo di ritornare sull’argomento appena ci verranno forniti.
Gli addetti al servizio paghe dei nostri Uffici Zona sono a disposizione degli associati interessati.

Mario Rendina