Voucher: lavoro accessorio

03/07/2015

Cosa cambia con il Jobs Act
È in vigore dal 25/06/2015 il Jobs Act (Dlgs 81/2015, pubblicato in G.U. n. 144 S.O. n. 34). Il Dlgs, che rinvia ad una serie di altri DM di prossima pubblicazione, mira alla riorganizzazione dei contratti di lavoro e di tutte le forme di collaborazione, anche occasionale, con aziende, professionisti e privati, ed in particolare la disciplina del lavoro accessorio.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnett di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto della media della retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

Voucher – Innalzato il tetto dei compensi annuali
Il decreto prevede l’aumento a 7.000 euro del limite annuale dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio rese attraverso l’utilizzo di Buoni Lavoro, il limite è riferito al singolo prestatore, per tutti i compensi percepiti in un anno solare.

Aziende e Professionisti acquistano i Voucher solo telematicamente
I committenti imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni lavoro esclusivamente in via telematica, restando, come prima, comunque obbligati, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) con modalità telematica da definire i dati del lavoratore e il luogo e la durata della prestazione.

Cosa fare e cosa non fare con i Voucher
Le prestazioni di lavoro accessorio integrano attività lavorative di natura “meramente occasionale” che possono essere rese nella generalità dei settori produttivi, ma entro il limite di compensi stabiliti dalla legge. Tali attività devono, inoltre, essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione.
Il nuovo decreto attuativo del Jobs Act sancisce definitivamente il divieto di impiego nell’ambito di contratti di appalto o in somministrazione.

Come funzionerà da oggi
Il limite annuale dei compensi, riferito alla totalità dei committenti per ciascun anno solare, è l’elemento che definisce dal punto di vista oggettivo il lavoro accessorio, precludendo di fatto al personale ispettivo la possibilità di entrare nel merito delle modalità di svolgimento della stessa: si presume dunque che qualunque prestazione, rientrante nei limiti economici previsti dalla norma, sia per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono le stesse funzioni con un contratto di lavoro subordinato. E proprio su tale limite economico incide il nuovo testo normativo, prevedendone un innalzamento fino a 7.000 euro. Il compenso resta comunque esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. In ogni caso, il decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2015, rimane applicabile la disciplina previgente per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.
Nonostante l’aumento del limite complessivo, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o di professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento al singolo committente. A tal fine, con l’espressione “imprenditore commerciale” si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che operi su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa.
Possono svolgere prestazioni di natura occasionale, nei limiti previsti, anche i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno, salva la precisazione per cui il lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

Casi particolari ed eccezioni
Un ulteriore limite, fermo restando il tetto dei 7.000 euro, riguarda il settore agricolo: la nuova norma stabilisce che il lavoro accessorio in questo specifico ambito si applica:
• alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università;
• alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, cioè dei “produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti”, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In sostanza, è possibile ricorrere a lavoro accessorio sino a 7.000 euro in agricoltura solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, esclusivamente in favore dei piccoli imprenditori agricoli, a prescindere dallo status del lavoratore.
Anche per l’anno 2015, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 1, co. 32, lett. a, L. n. 92/2012). Anche in questo caso, il limite di 3.000 euro, è da riferire alla totalità dei compensi da lavoro accessorio percepiti complessivamente nel corso dell’anno solare. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non pregiudica il diritto e la misura dell’integrazione o della misura di sostegno. L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Possono prestare lavoro accessorio anche i percettori di trattamenti pensionistici, quali trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.
Nel caso di lavoratori stranieri, il reddito da lavoro occasionale accessorio è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro soltanto se ad integrazione di altri redditi percepiti nel medesimo periodo d’imposta.

Cosa cambia per la comunicazione preventiva
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, il committente deve effettuare, la comunicazione preventiva all’Inail, tramite Contact Center Inps/Inail, Fax gratuito o Sito internet indicando: i propri dati anagrafici, la tipologia (di committente) ed il codice fiscale; i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore; il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione; la tipologia dell’attività (codice lavorazione).
Con le medesime modalità vanno comunicate all’Inail la cessazione anticipata della prestazione rispetto alla data originariamente indicata oppure l’inizio della prestazione in data successiva rispetto a quella inizialmente comunicata.
Permane l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva, che dovrà essere trasmessa per via telematica, da parte dei committenti imprenditori o professionisti, prima dell’inizio della prestazione, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
La nuova comunicazione dovrà contenente i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché l’indicazione del luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale comunque non superiore ai trenta giorni successivi.

Limiti quantitativi
Le principali violazioni in materia di lavoro occasionale accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi previsti e all’impiego dei Voucher oltre la scadenza dei 30 giorni dalla data di acquisto.

Limiti sostanziali all’utilizzo dei Voucher
Ogni volta che le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa o professionale, la sanzione prevista qualora vengano superati i suddetti limiti quantitativi è la trasformazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con conseguente applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. In altri termini sarà possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente di un imprenditore o professionista.
Nel caso di utilizzo di Voucher oltre i 30 giorni la prestazione verrà considerata prestazione di fatto in nero sin dall’origine e dunque soggetta a trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alle sanzioni previste per il lavoro irregolare.

L’appalto di opere e servizi e i Voucher
In merito all’appalto il legislatore ha scelto di rendere norma quello che era solo un mero orientamento ministeriale, ovvero il divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, ritenendo ammissibile l’utilizzo del lavoro accessorio in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari.
La norma fa, tuttavia, salve le specifiche ipotesi che dovranno essere individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto.
Gli addetti al servizio paghe di Confagricoltura sono a disposizione delle aziende associate per ulteriori chiarimenti e precisazioni.

pagine a cura di Mario Rendina