Vendita diretta anche fuori dalla sede aziendale

29/09/2015

Con la nota 2885 del 7 agosto scorso, il Ministero delle Politiche agricole ha chiarito che la vendita dei prodotti agricoli a cielo aperto è sempre e ovunque consentita in quanto l’attuale formulazione dell’art. 4 del decreto legislativo 228/2001 (la cosiddetta “Legge d’orientamento”) non pone alcun limite territoriale, purché sia esercitata dall’imprenditore agricolo iscritto alla competente Camera di Commercio. L’imprenditore agricolo, in particolare, può effettuare la vendita diretta in un qualsiasi locale aperto al pubblico, anche se ubicato in comuni diversi da quello in cui è esercitata l’attività di produzione agricola, a prescindere sia dalla destinazione d’uso del locale sia dal punto di vista delle risultanze catastali, sia dalla destinazione urbanistica della zona in cui ricade l’immobile.