Vini novelli: riepilogo della normativa

27/10/2015

La dicitura “Vino Novello” è una menzione tradizionale protetta, che può designare solo i vini a DO e IG, sia tranquilli che frizzanti.
Ad oggi, in Italia, la produzione ed il commercio del Vino Novello sono regolate dal D.M. 13 agosto 2012. In sintesi la normativa sancisce quanto segue:
• viene escluso l’impiego di prodotto proveniente da annate precedenti
• per i vini a DO le uve devono esser interamente raccolte nella zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione
• il periodo di vinificazione non deve essere inferiore ai 10 giorni dall’inizio della vinificazione
• la partita di uve deve essere vinificata con macerazione carbonica per almeno il 40 per cento
• il titolo alcolometrico totale minimo non deve essere inferiore a 11% vol
• gli zuccheri riduttori residui non devono essere superiori a 10 g/l
• l’imbottigliamento deve essere effettuato nella zona di produzione ammessa dal disciplinare
• l’imbottigliamento può essere effettuato anche prima del 30 ottobre, se il vino rispetta i requisiti per essere definito “Novello”
• il condizionamento (inteso come imbottigliamento) si può effettuare fino al 31 dicembre dell’annata
• nell’etichettatura devono comparire l’annata e la dicitura “Novello” o “Vino Novello”, da riportare in maniera visibile in qualsiasi parte della confezione (anche non nella ”etichetta di legge”)
• nei vini che non possono essere designati come “Novello” sono vietate le indicazioni “Nuovo”, “Giovane” o simili
• i vini generici con l’annata possono essere messi in commercio anche prima del 30 ottobre, ma nella loro designazione non è possibile usare il termine “Novello“ o altri termini affini
• il “Novello” può essere immesso al consumo a partire dalle 00,01 del 30 ottobre; per immissione al consumo si considera l’atto della definitiva consegna al consumatore finale
• nel registro di vinificazione occorre indicare con precisione i quantitativi di uve intere sottoposte a macerazione carbonica che andranno a far parte della partita di vino “Novello”
• nel registro di commercializzazione è opportuno destinare conti separati per i “Novelli”
• sui documenti di trasporto è obbligatorio indicare l’annata e la menzione “Novello” o “Vino Novello”; inoltre occorre inserire la dicitura “da non immettere al consumo prima delle ore 00,01 del 30 ottobre 2015”, se il trasporto avviene prima delle ore 24 del 29 ottobre.