SISTRI: stato dell’arte e adempimenti per l’esonero delle imprese agricole

05/12/2015

Come tutti ricorderanno, il Decreto ministeriale 24 aprile 2014 ha esonerato dall’obbligo di aderire al SISTRI, tra le altre figure produttive, le imprese agricole che producono rifiuti speciali pericolosi derivanti dalla loro attività agricola e/o agroindustriale con meno di 10 dipendenti; ha inoltre sancito l’esclusione dal SISTRI per le imprese agricole (di cui all’art. 2135 del codice civile) che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Per numero di dipendenti si intende l’insieme delle persone occupate nell’unità locale con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o con contratto di inserimento, anche se temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. Inoltre i lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue, con riferimento alle giornate effettivamente retribuite (le frazioni vanno arrotondate all’intero superiore o inferiore più vicino). Pertanto, rimangono soggetti al SISTRI le imprese agricole con più di 10 dipendenti che non conferiscono i loro rifiuti pericolosi a “circuiti organizzati di raccolta”. È di questi giorni la notizia che i NOE hanno già sanzionato le prime imprese che non hanno aderito a SISTRI.
Per le aziende esonerate dal SISTRI rimane l’obbligo di mantenere la tracciabilità dei rifiuti tramite il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione, anche per le aziende aderenti al circuito organizzato di raccolta che abbiamo realizzato con Mondo Servizi.
Per quanto riguarda il pagamento del contributo, si conferma che le imprese agricole che non si erano iscritte al SISTRI e che ai sensi dell’attuale normativa sono esonerate non devono iscriversi né pagare alcun contributo. Altrettanto si conferma che le imprese agricole in precedenza iscritte al SISTRI ma non più soggette in forza del citato Decreto 24 aprile 2014 non avevano l’obbligo di pagare il contributo 2015 e neppure il contributo 2014.
Invece, le imprese obbligate ad aderire a SISTRI (in quanto produttrici di rifiuti pericolosi, con più di 10 dipendenti e non aderenti a un circuito organizzato di raccolta) sono tenute a pagare il contributo 2014 e il contributo 2015, e non solo: entro il 30 aprile 2016 dovranno pagare anche il contributo 2016.

Marco Visca