PPC: agevolazioni ad ampio raggio

10/12/2015

La Commissione Tributaria di Sondrio con la sentenza n. 124/3/2015 torna ad esprimersi sull’applicabilità delle agevolazioni legate alla piccola proprietà contadina. I giudici di merito hanno stabilito che l’agevolazione concessa per il trasferimento di fondi rustici deve essere applicata anche ai fabbricati rurali ceduti con vincolo pertinenziale ai terreni oggetto della cessione. In realtà questi principi erano stati chiariti anche dall’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2015 a seguito del recepimento di precedenti pronunciamenti della giurisprudenza. Con il suddetto documento di prassi è stato chiarito che il trasferimento del fabbricato, pertinenza del terreno agricolo, gode delle agevolazioni previste in materia di piccola proprietà contadina a condizione che il fabbricato rurale svolga una funzione strumentale rispetto al terreno agricolo e non rispetto all’attività esercitata. Con questi chiarimenti si è voluto in sostanza limitare l’applicabilità dell’agevolazione ai soli casi in cui il fabbricato rurale strumentale sia materialmente ubicato sul terreno agricolo che si intende trasferire. La Sentenza in commento si spinge oltre e l’aspetto maggiormente significativo è rappresentato dal fatto che viene riconosciuta la legittima applicazione delle agevolazioni PPC a prescindere dal fatto che il valore del fabbricato sia di gran lunga superiore a quello del terreno. In sostanza la CTP di Sondrio non ha avuto indugi e ha annullato la pretesa erariale sulla base del semplice presupposto che nel caso oggetto di contenzioso il fabbricato era pertinenziale al complesso dei terreni circostanti, a prescindere dal rapporto di valore intercorrente tra fabbricato trasferito e terreni pertinenti.