Il proprietario del terreno paga l’IMU sull’antenna per la telefonia

04/12/2015

Una brutta notizia per gli agricoltori che hanno concesso in affitto una porzione del proprio terreno agricolo per l’installazione di antenne della telefonia; infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24026 ha stabilito che queste strutture devono essere accatastate in categoria D e, conseguentemente, devono essere assoggettate a ICI e a IMU. La Cassazione conferma l’orientamento del catasto che con una circolare del maggio 2006 si era pronunciata in modo dettagliato sull’accatastamento delle antenne della telefonia mobile, distinguendo i casi delle antenne istallate su edifici esistenti che essendo “alloggiate” in locali già esistenti non si necessitavano di alcun obbligo di accatastamento, al contrario invece delle apparecchiature elettroniche ospitate in specifiche aree e locali, preesistenti o di nuova costruzione, i quali manufatti dovevano essere dichiarati in catasto in forma autonoma o come variazione della preesistente unità immobiliare. Nel caso di antenne installate sul terreno, caso specifico esaminato dai giudici della Corte, il bene si trova solitamente all’nterno di un’area di solito recintata ed è installato su una platea di calcestruzzo, per il quale sussiste l’obbligo di procedere all’accatastamento autonomo. Peraltro, la Corte aveva già analizzato un caso simile con la sentenza n. 25837/2008, osservando come il bene in questione ed annessa cabina debbano considerarsi a tutti gli effetti costruzioni ossia opere aventi caratteri di solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo. Tale orientamento della Corte di Cassazione impone una riflessione a tutti quegli imprenditori agricoli che hanno concesso in affitto una porzione del loro terreno per l’installazione di antenne o altri beni infissi al suolo da parte di soggetti terzi. In questo caso, infatti, tale sentenza a poco giova per eventuali contestazioni che dovessero sorgere per il mancato versamento della imposte ICI e IMU relative alla costruzione ed il mancato accatastamento della stessa. In sostanza, è sconsigliabile stipulare contratti d’affitto per l’installazione di antenne sul fondo, poiché l’istituto contrattuale maggiormente idoneo è indubbiamente la cessione del diritto di superficie che mette al riparo il nudo proprietario del fondo da qualsiasi contestazione. I nostri Uffici fiscali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Marco Ottone