L’art. 25, comma 6bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 11) stabilisce che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Ciò significa che l’erogazione di pensioni, indennità e assegni non si interrompono alla data di scadenza di revisione e l’interessato continua a percepirli sino alla data della effettiva visita.
Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti di titolari di prestazioni di invalidità civile che, nel corso del 2015, compiano i 65 anni e tre mesi di età e che diverranno quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile.