Revisione sanitaria

12/02/2015

L’art. 25, comma 6bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 11) stabilisce che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Ciò significa che l’erogazione di pensioni, indennità e assegni non si interrompono alla data di scadenza di revisione e l’interessato continua a percepirli sino alla data della effettiva visita.
Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti di titolari di prestazioni di invalidità civile che, nel corso del 2015, compiano i 65 anni e tre mesi di età e che diverranno quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile.