Fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione

16/03/2015

La Legge n. 244/2007 (art. 1, commi 209/2014) ha introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

La norma è già in vigore dal 6 giugno 2014 verso ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, mentre dal 31 marzo 2015 si estenderà a tutte le altre pubbliche amministrazioni locali.

Le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea cesseranno di esistere perché non saranno ritenute valide e quindi non saranno pagate, neanche parzialmente, fino all’invio del documento in forma elettronica.

I soggetti interessati

a) Soggetti indicati all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165: o tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al d.lgs. 30.7.1999, n. 300, , fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI”

b) Soggetti indicati all’art. 1, comma 2, della l. 31.12.2009, n. 196: o soggetti indicati ai fini statistici dall’ISTAT nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo istituto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro il 30.9 di ogni anno e le autorità indipendenti

c) Soggetti indicati all’art. 1, comma 209, della l. 24.12.2007, n. 244: o Amministrazioni autonome.

L’obbligo di osservare la normativa decorre dal giorno:

- 6 giugno 2014, per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco ISTAT;

- 31 marzo 2015, per tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle che sono individuate come “amministrazioni locali” nell’elenco ISTAT.

 Al fine della loro più esatta individuazione è consultabile l’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it) che comprende tra i destinatari anche il GSE (Gestore dei servizi energetici).