Disoccupazione agricola: scadenza al 31 marzo

27/01/2015

La disoccupazione agricola è un’indennità a sostegno del reddito spettante agli operai agricoli a tempo determinato e agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per una parte dell’anno.
Si ha diritto alla disoccupazione agricola al secondo anno di lavoro in agricoltura, se nel biennio sono state lavorate almeno 102 giornate e se si hanno due anni di anzianità assicurativa nel biennio precedente a quello cui si riferisce la domanda. Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori purchè la prevalenza nel biennio sia in agricoltura.
L’indennità viene liquidata per lo stesso numero di giornate lavorate nei limiti del parametro annuo di 365 giornate.
Al lavoratore spetta il 40% della retribuzione di riferimento. Il pagamento, in un’unica soluzione avviene per accredito su conto corrente bancario/postale.
Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto l’assegno per il nucleo familiare.
Si ricorda che la scadenza ultima per presentare la domanda di disoccupazione è fissata inderogabilmente al 31 marzo. Nessuna scadenza è invece fissata per chi chiede solo gli assegni familiari.
Il Patronato Enapa provvede gratuitamente all’invio delle domande in modalità telematica.