Prorogate le scadenze sulla sicurezza in agricoltura e sulla prevenzione incendi

05/03/2015

Il provvedimento di conversione del decreto legge cosiddetto Milleproroghe, approvato a tappe forzate, contiene diverse novità per il settore agricolo in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi.

Abilitazione alla guida di determinate macchine

La norma che prevede l’introduzione del cosiddetto “patentino” per la macchine agricole, dai trattori fino a quelle più specialistiche quali carrelli elevatori e piattaforme mobili elevabili, era stata prorogata fino al prossimo 22 marzo, data dalla quale gli addetti alla guida di queste macchine avrebbero dovuto avere una formazione particolare, disciplinata dall’accordo Stato Regioni del febbraio 2012. Questa data viene prorogata al 31 dicembre 2015. Resteranno invariati, ma con scadenze ugualmente prorogate, gli esoneri per chi dimostra esperienza pregressa di almeno due anni (salvo aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni) e il differimento di 24 mesi dell’obbligo per chi risulta incaricato dell’utilizzo alla data di entrata in vigore della norma. Ricordiamo tuttavia che, indipendentemente dalla norma prorogata, ai lavoratori dipendenti deve essere garantita adeguata formazione ed informazione sulle attività lavorative che sono chiamati a svolgere e sulle macchine ed attrezzature che utilizzano.

Revisione delle macchine agricole

Prorogato al 30 giugno 2015 il termine fissato dal Codice della Strada per l’emanazione del decreto con cui si dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. La revisione quindi partirà dal 31 dicembre 2015 con precedenza per le macchine immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

Prevenzione incendi

Viene ulteriormente differito al 7 ottobre 2016 il termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dal D.P.R. n. 151/2011. Tale proroga, per quanto di interesse agricolo, riguarda soprattutto i contenitori di distributori mobili di capienza tra i 6 mc ed i 9 mc, per i quali la normativa prevede l’invio della SCIA alle autorità competenti. Si ricorda che i depositi di capienza geometrica sino a 6 mc non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento grazie all’esonero introdotto dalla legge sulla semplificazione in agricoltura dell’agosto 2014.

Roberto Giorgi