ANF, decesso assicurato: domanda eredi

02/04/2015

Si segnala la sentenza di Cassazione, Sez. Civile, del 23 dicembre 2014, n. 27382, con la quale si riconosce agli eredi dell’assicurato che non avevano mai fatto domanda per gli assegni nucleo familiare, il diritto a richiedere gli A.N.F. ed a percepire i relativi arretrati, nei limiti della prescrizione, se sussistono i relativi requisiti di legge. Sulla pensione di reversibilità sono corrisposti gli assegni familiari per tutti quei titolari per i quali gli assegni sarebbero spettati sulla pensione diretta. Nel caso di specie, la Cassazione si domanda se agli eredi può essere trasferito il relativo diritto, anche quando il dante causa non abbia presentato la domanda amministrativa. Secondo l’interpretazione consolidata della Suprema corte il diritto alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge e non in base alla domanda amministrativa che costituisce solo atto di avvio della procedura amministrativa finalizzata ad un atto di accertamento che esplica i suoi effetti con decorrenza dalla data in cui i requisiti si sono perfezionati. Qualora l’assicurato deceda senza aver presentato la domanda, l’ente sarà comunque tenuto alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti; il credito alla prestazione economica deve ritenersi acquisito al patrimonio del de cuius e come tale si deve ritenere trasmissibile agli eredi (che comunque avranno l’onere di presentare la relativa domanda).