Si amplia l’elenco dei prodotti considerati agricoli

24/03/2015

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 13 febbraio 2015 con cui vengono individuati i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse con conseguente assoggettamento al reddito catastale.
Le “nuove” attività connesse si rendono applicabili, in sostituzione di quelle previste con il precedente decreto datato 17 giugno 2011, già a decorrere dal periodo d’imposta 2014.
Ma, ancor prima di analizzare le poche novità introdotte, pare necessario ricordare come la disciplina fiscale richieda, per poter parlare di attività connessa a quelle agricole, che dette attività siano esercitate da parte di un soggetto che svolge un’attività agricola principale.
In altri termini è richiesto che colui che svolge l’attività connessa deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 cod. civ. e tale attività deve essere svolta congiuntamente a quella agricola.
Nell’ipotesi in cui esse siano svolte disgiuntamente da questa, esse trasmigrano nella loro area naturale che è quella commerciale.
Soddisfatto il requisito soggettivo è inoltre necessario che tali attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione siano contemplate nel citato D.M. del 13 febbraio 2015 e svolte rispettando il criterio della prevalenza dei prodotti ottenuti dal fondo.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E/2004 ha, infatti, affermato che le mere attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione, prese singolarmente e in via autonoma, non possono mai “produrre” un reddito agrario se hanno a oggetto beni acquistati presso terzi, mentre tale conclusione non rileva nell’ipotesi in cui oggetto delle attività richiamate siano prodotti propri, nel qual caso si sarà sempre in presenza di un reddito agrario.
Venendo ai prodotti agricoli contemplati nell’Allegato al decreto del 13 febbraio 2015 si segnala come, rispetto al passato, vi sia un ampliamento attraverso l’introduzione di:
• produzione di paste alimentari fresche e secche;
• produzione di sciroppi di frutta;
• manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.
Ricordiamo come la silvicoltura, per essere considerata quale attività agricola, deve consistere nell’impianto, riproduzione, conservazione e sfruttamento razionale dei boschi al fine di produrre legno e biomasse. Ne deriva che il semplice disboscamento (taglio) non può considerarsi attività agricola perché manca il requisito del ciclo biologico.
Per qualsiasi informazione in merito i nostri Uffici Zona sono a vostra disposizione.