Riforma PAC: trasferimento dei diritti da assegnare ai sensi degli articoli 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014

09/04/2015

L’articolo 20 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che, in caso di vendita di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell’ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto, trasferire insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all’acquirente, che beneficerà dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all’aiuto.
Analogamente, l’articolo 21 dello stesso regolamento stabilisce che, in caso di affitto di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono concedere insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono assegnati al locatore e direttamente affittati al locatario.
Il valore individuale del pagato 2014 del cedente che può essere trasferito deve essere “proporzionale” all’oggetto del trasferimento, cioè al numero di ettari ammissibili all’aiuto trasferiti.
In caso di cessione totale dell’azienda con contratto di affitto o cessione parziale dell’azienda, sia in affitto che in vendita, la domanda di prima assegnazione dei diritti all’aiuto è presentata dal cedente - proprietario.
Solo in caso di cessione totale dell’azienda per compravendita, la domanda di prima assegnazione dei diritti all’aiuto è presentata dal cessionario (acquirente). In tal caso va accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente.
Quanto sopra, stabilito solo ora da circolare AGEA, si applica comunque, anche in deroga a precedenti accordi differenti tra i contraenti.
Per poter usufruire di queste possibilità di trasferimento, sia il cedente sia il cessionario devono essere agricoltori in attività almeno alla data di entrata in vigore del Reg. (UE) n. 1307/2013, vale a dire il 1° gennaio 2015, e comunque, per il cedente, fino alla data di cessione dell’azienda.
Qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto titolare del valore individuale del pagato 2014 in domanda unica, le movimentazioni descritte sopra sono ammissibili se il contratto è redatto esclusivamente in forma scritta e contiene il consenso di tutti i contraenti, e i cedenti sono: - in caso di persone fisiche, parenti entro il terzo grado; - in caso di persone giuridiche, soci dell’azienda proprietari delle superfici concesse.

Roberto Giorgi