NASpI: in vigore la nuova indennità di disoccupazione

29/05/2015

Gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente che si sono verificati dal 1° maggio 2015 sono tutelati dalla nuova indennità di disoccupazione mensile denominata “Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (NASpI)”. Con messaggio del 30 aprile 2015, l’Inps precisa i requisiti e le modalità per poter fruire della NASpI. La NASpI è rivolta ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata, e il personale artistico con contratto di lavoro dipendente. Non si applica, invece, ai lavori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. Per il diritto alla nuova indennità i lavoratori dipendenti devono essere in stato di disoccupazione, far valere almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per ottenere la prestazione deve essere presentata apposita domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza. La disciplina di dettaglio della indennità NASpI sarà regolata con apposita circolare Inps in corso di pubblicazione.