Etichettatura: chiarimenti forniti dalla Commissione europea riguardo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori previste dal Reg. (UE) 1169/2011

20/12/2016

Il regolamento (UE) sull’etichettatura  n. 1169/2011 ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per quanto riguarda le disposizioni di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e trova applicazione dal 13 dicembre 2016 per quanto riguarda l’etichettatura nutrizionale.

Con l’applicazione del regolamento le disposizioni della norma nazionale in materia di etichettatura (D.lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992) sono parzialmente applicabili. Per tale motivo il Ministero dello sviluppo economico ha posto alcune specifiche questioni interpretative alla Commissione europea.

Le risposte della Commissione sono state pubblicate nella circolare n. 381060 del 5 dicembre 2016 allegata. La circolare descrive i chiarimenti interpretativi che la Commissione europea ha fornito al Ministero dello Sviluppo economico, riguardo a particolari casi di indicazioni ai consumatori di informazioni sugli alimenti previste dal Reg. (UE) 1169/2011.

In breve:

 Art. 2  del regolamento

L’obbligo di fornire indicazioni tramite l’etichettatura è stato esteso anche alle produzioni alimentari destinate alla “collettività”. Nel caso di alimenti venduti tra operatori e non direttamente al consumatore finale sorgeva il problema se tutte le informazioni previste dall’articolo 9 del regolamento dovessero essere riportate in etichetta. La Commissione ha confermato l’interpretazione italiana, ovvero che la vendita di prodotti da azienda agricola ad artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni si considerano del tipo “Business to Business” e quindi non sono soggetti agli obblighi informativi sugli alimenti ai consumatori previsti dall’articolo 9 del regolamento.

Art. 8 del regolamento

L’Italia ha chiesto alcune specifiche sulle modalità di indicazione del nome o della ragione sociale e sull’indirizzo dell’operatore alimentare previste dall’articolo 8.

La Commissione ritiene possibile indicare sulla confezione il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda anche con un’abbreviazione o un acronimo della società, a patto che questo non renda difficoltoso mettersi in contatto con la società stessa.

Art. 8.7 del regolamento (norme per i vini)

Alcuni dubbi sono sorti in questi anni su quali informazioni dovessero essere indicate negli imballaggi di cartone dei prodotti alimentari (ad esempio vini).

La Commissione ha chiarito  che nel caso ci sia una vendita tra operatori alimentari (business to business) all’esterno dell’imballaggio dovrà essere riportato:

a) la denominazione dell’alimento;

b) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare.

Tutte le informazioni obbligatorie previste dall’art. 9 del regolamento devono comunque essere riportate nei documenti commerciali che accompagnano i cartoni di vino, anche se spediti prima della consegna.

Nel caso ci sia una vendita al consumatore finale all’esterno dell’imballaggio dovranno essere riportate tutte le informazioni obbligatorie previste dall’art. 9.


Artt. 12 e 13 del regolamento (confezioni stagionali)

Un ulteriore problema si è verificato in questi anni con le confezioni stagionali (natalizie ad esempio) che contengono più prodotti. Infatti il regolamento non era così chiaro se fosse obbligatorio porre sull’imballaggio più esterno le etichette di tutti prodotti contenuti in esso.

La Commissione conferma che nelle confezioni stagionali composte da più prodotti è possibile non riportare nella confezione esterna (cartone, carta cellophane etc.) le informazioni obbligatorie di ciascun prodotto in esse contenute nei seguenti casi:

  • l’imballaggio esterno è trasparente e le informazioni riportate sugli imballaggi dei singoli prodotti siano visibili all’esterno;
  • le confezioni che contengono più alimenti (ad esempio le confezioni di vino, olio) sono apribili e quindi il consumatore può accedere facilmente alle informazioni dei singoli prodotti.

Artt. 18, 19 e 20 del regolamento (indicazione di ingredienti ricostituiti)

La Commissione ha fornito alcuni chiarimenti sull’indicazione in etichetta di ingredienti utilizzati in forma disidratata o concentrata (ovvero ricostituiti). In questo caso gli ingredienti non possono più essere menzionati con la loro denominazione di partenza (ad esempio latte in polvere), ma con quella dell’alimento ricostituito (latte), poiché nel loro uso hanno subito una variazione rilevante. In pratica secondo quanto stabilito dalla Commissione sarebbe quindi possibile produrre yoghurt con latte in polvere senza comunicarlo al consumatore finale. La stessa cosa vale per l’uso dei concentrati di pomodoro.

Art. 19 e 20 del regolamento

La Commissione conferma che non è necessario inserire l’acqua nell’elenco degli ingredienti dell’aceto.

Art. 26 regolamento (origine)

Una questione aperta sull’obbligo di indicare l’origine di alcuni alimenti è stata posta per i casi di vendita diretta al consumatore finale nei quali il prodotto fosse stato porzionato e preimballato o imballato sul luogo di vendita, o venduto tal quale senza alcun imballaggio.

La Commissione ha fornito alcune precisazioni solo per il caso di carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili per i quali l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza in etichetta non è obbligatoria.


Artt. 32 e 33 del regolamento

Il Ministero ha chiesto alcune specificazioni riguardo alle modalità di indicazione delle “assunzioni di riferimento”.

La Commissione ritiene che, questa, possa essere sostituita da una sigla in luogo della dicitura per esteso accompagnata dall’asterisco o altro che permetta di esporre la dicitura completa in nota in etichetta. Non può, tuttavia, essere utilizzato il solo asterisco o altro richiamo in luogo della sigla.

Allegato V punti 1, 2 e 18 del regolamento (deroghe all’indicazione della dichiarazione nutrizionale)

Importanti precisazioni sono state fornite per le deroghe all’indicazione della dichiarazione nutrizionale.

La Commissione conferma che i prodotti ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca lavata, confezionata e pronta al consumo), sono esonerati dall’obbligo dell’indicazione della dichiarazione nutrizionale. Infatti, sono prodotti che non hanno subito alcun trattamento, anche quando sono aggiunti con ingredienti della stessa categoria quali funghi, mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati.

Stesso principio vale per i preparati ittici congelati per fritto o sugo, ottenuti tramite pulizia, taglio assemblaggio di prodotti ittici freschi o decongelati.

Non possono invece beneficiare della deroga gli oli vegetali (olio d’oliva, olii di semi etc.). Infatti secondo la Commissione questi prodotti hanno subito un trattamento/trasformazione diversa dalla “maturazione” e pertanto non rientrano nella definizione del punto 2 dell’Allegato V del regolamento.

Non possono, inoltre, beneficiare della deroga all’obbligo dell’indicazione della dichiarazione nutrizionale in etichetta i prodotti il cui processo di maturazione prevede l’uso del sale (salagione). Infatti il sale utilizzato nel processo di trasformazione del prodotto ed assorbito dallo stesso è ritenuto un ingrediente aggiunto.

Allegato X punto 2 del regolamento

Le modalità dell’indicazione della data di scadenza, il cui obbligo previsto dall’articolo 9 lettera f) del regolamento, è meglio descritto nell’allegato X punto 2. Lo stesso punto specifica che oltre alla data di scadenza devono essere indicate le condizioni di conservazione da rispettare. La Commissione ha sottolineato che la sequenza delle due diciture da indicare in etichetta è la seguente: Data di scadenza    condizioni di conservazione.