Voucher - Indicazioni operative per la comunicazione preventiva

04/11/2016

Con la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le attese indicazioni operative in merito alla comunicazione preventiva, introdotta dal decreto legislativo correttivo del Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016), a carico degli imprenditori e dei professionisti che si avvalgono di prestazioni di lavoro accessorio (voucher). Si sottolineano, qui di seguito, gli aspetti più rilevanti per i committenti agricoli:
• la nuova comunicazione preventiva non fa venire meno l’obbligo per il committente di presentare la dichiarazione di inizio attività all’INPS, nel momento in cui si attiva il rapporto;
• il committente deve quindi continuare ad usare l’apposito applicativo dell’Area Riservata del sito internet dell’INPS per l’attivazione del rapporto;
• entro 60 minuti dall’inizio della prestazione, il committente deve inoltre inviare una email alla competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro all’indirizzo di posta elettronica voucher.alessandria@ispettorato. gov.it
• la e-mail deve avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente e deve riportare al suo interno, come contenuto:
- i dati del committente;
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Si ricorda che per committenti non agricoli invece vanno indicati il giorno di inizio e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
• eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità.
Nessuna indicazione specifica viene fornita circa l’uso del messaggio sms, in alternativa alla comunicazione per posta elettronica. La circolare in commento rinvia infatti ad un futuro decreto ministeriale che dovrà adottare le misure tecniche necessarie.
L’Ispettorato Nazionale ricorda, inoltre, che la violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione e che, se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all’INPS, si applica la maxi sanzione per lavoro nero.
Per quanto riguarda il periodo compreso tra l’entrata in vigore delle nuove norme (8 ottobre 2016) e l’emanazione della indicazioni di carattere operativo da parte dell’INL, la circolare precisa che gli ispettori dovranno “tenere in debito conto” l’assenza di indicazioni operative.