Approvata la Riforma Costituzionale

29/04/2016

In Gazzetta Ufficiale il 15 aprile scorso è stato pubblicato il testo della legge costituzionale (C. 2613-D) approvato da entrambe le Camere, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti.
Il provvedimento di Riforma dispone, in particolare, il superamento dell’attuale bicameralismo paritario. In particolare il testo interviene su:
• Senato che diventa organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali;
• disciplina del procedimento legislativo;
• previsioni del Titolo V della Costituzione sulle competenze dello Stato e delle Regioni;
• CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) che viene soppresso.
Per quanto riguarda il Senato, cambiano le funzioni, la composizione e la modalità di elezione di questo ramo del Parlamento:
• diventa rappresentativo delle istituzioni territoriali ed ha il compito di veicolare nei processi decisionali dello Stato le esigenze dei territori;
• viene eletto direttamente dai Consigli Regionali ed è composto da 95 senatori eletti dai Consigli regionali, tra consiglieri regionali e sindaci, a cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica e cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
Per quanto riguarda il procedimento legislativo:
• viene individuato un numero definito di leggi “bicamerali” che devono essere quindi approvate da entrambe le Camere;
• per tutte le altre leggi invece è richiesta l’approvazione della sola Camera dei Deputati;
• il Senato, in merito a queste altre leggi, può decidere se esaminarle o meno. Può inoltre proporre delle modifiche che vengono quindi sottoposte alla Camera, la quale poi si pronuncia però in maniera definitiva;
• viene introdotto anche l’istituto del “voto a data certa” che garantisce tempi definiti per le deliberazioni parlamentari relative a disegni di legge ritenuti essenziali per l’attuazione del programma di Governo.
Per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione che riguarda il rapporto tra Stato ed enti territoriali:
• Soppressa la previsione costituzionale delle province
• Soppressa la competenza concorrente (Stato e Regioni)
• Ridistribuite le competenze tra Stato e Regioni
• Modificato l’elenco delle materie di competenza esclusiva statale (tra queste infrastrutture, sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro, enegia, ecc.), in cui non rientra l’agricoltura
• Introdotta la “clausola di supremazia” che consente alla Legge statale di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell’interesse nazionale o dell’unità giuridica della Repubblica
• La revisione del Titolo V non viene applicata nei confronti delle Regioni a Statuto speciale né delle Province autonome sino alla revisione dei rispettivi statuti.
Vengono rafforzati gli istituti di democrazia diretta: modificati i quorum per i referendum abrogativi; introdotti i referendum propositivi e di indirizzo, la cui disciplina è riservata ad una legge costituzionale.
Viene modificato il quorum - che cambia a seconda del numero di scrutini a cui si arriva - per l’elezione del Presidente della Repubblica, a cui non partecipano più i delegati regionali.
Cambiano le modalità di elezione dei cinque giudici della Corte Costituzionale: tre vengono eletti dalla Camera, mentre due dal Senato (anziché dal Parlamento in seduta comune).
Viene soppresso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.