Il Tribunale di Treviso sull’assistenza sindacale

03/06/2016

Abbiamo ripetutamente scritto su queste pagine sottolineando l’importanza dell’assistenza che i Sindacati di categoria, attraverso i propri rappresentanti delegati, danno ai propri associati durante la preparazione e sottoscrizione dei contratti agrari, fatti con la formula della deroga ai sensi dell’art. 45 della Legge n. 203/82. Ritorniamo ora nuovamente sull’argomento, per segnalare una recente sentenza del Tribunale di Treviso del 1° aprile 2016 n. 851, che in tema di assistenza sindacale in fase di trattativa e stipula degli accordi ex art. 45 conferma un principio già oggetto di alcune pronunce da parte della giurisprudenza. Il caso in esame riguarda il rilascio di un terreno per intervenuta scadenza del contratto d’affitto, stipulato ai sensi dell’art. 45 della Legge 203 del 3 maggio 1982. L’affittuario, nell’evidenziare la nullità degli accordi sottoscritti per la mancata effettiva assistenza dell’organizzazione professionale, richiedeva che il contratto fosse ricondotto alla disciplina legale, “quindici anni”. Al riguardo i giudici del Tribunale, nel confermare che per la validità degli accordi agrari in deroga alle disposizioni imperative disposte dalla Legge n. 203/82 “l’assistenza dell’associazione professionale di categoria deve estrinsecarsi in un’attività effettiva di consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile”, hanno ritenuto di accogliere la richiesta dell’affittuario, di nullità delle clausole in deroga, con la conseguente riconduzione del contratto alla durata legale. In particolare rilevano i giudici che “non sono rinvenibili (nel contratto) espressioni testuali, riferibili al rappresentante sindacale della parte che ha fatto valere la nullità quanto alla circostanza che i corrispondenti contenuti negoziali derogati alla disciplina legale fossero stati, in effetti, previamente discussi e concordati dalla parte rappresentata con l’altro concorrente in un contesto di assistenza dispiegata dal citato rappresentante sindacale”. In altre parole il Tribunale contesta la circostanza che l’intervento del rappresentante sindacale sia stato più che altro un intervento meramente statico di pura e semplice approvazione di un accordo già concluso tra le parti. Diversamente l’assistenza del rappresentante sindacale doveva esplicitarsi in un’attiva e consapevole partecipazione nella fase preventiva e dinamica della conciliazione e diretta alla formazione dell’accordo. Circostanza quest’ultima che non è stata rilevata agli atti del processo. La sentenza in esame, quindi, evidenzia la necessità che “l’apporto consultivo/assistenziale” dei rappresentanti deve emergere dal tenore dell’accordo stesso. Per questo, in via cautelativa, raccomandiamo gli associati proprietari concedenti e affittuari conduttori di non dare mai nulla per scontato e di non incaricare semplicemente qualcuno di redigere un contratto in deroga, ma dare molta importanza invece agli accordi ex art. 45, e partecipare direttamente con l’altra parte alla discussione e alla conclusione dell’accordo e pretendere dal proprio rappresentante sindacale la fattiva assistenza, soprattutto pretendere la necessaria consulenza sugli specifici aspetti derogatori dell’accordo. Il contratto di affitto agrario in deroga riveste particolare importanza, a cui ci si deve dedicare con attenzione e chiarezza, e deve emergere dalla scrittura un equilibrio tra le parti, senza alcuna prevaricazione dell’una verso l’altra. Gli addetti e i rappresentanti sindacali di Confagricoltura dislocati nei vari Uffici Zona, sono a disposizione per dare tutta la necessaria consulenza.