La nuova legge denominata collegato agricolo che contiene diverse norme delega e altre disposizioni di immediata efficacia

08/08/2016

E’ stato definitivamente approvato il 6 luglio 2016 il cosiddetto Collegato agricolo, che rispetto  all’originario impianto, si presenta ridimensionato nei contenuti e nella portata, per aver offerto materia a precedenti interventi normativi in campo agricolo, come ad esempio le disposizioni che sono state da esso stralciate, per essere inserite nel provvedimento cosiddetto “Campolibero” (Legge 11 agosto 2014, n. 116).

 

Nell’articolato  del c.d. collegato agricolo, si segnalano alcune disposizioni, che costituiscono norme di immediata applicazione ed attuazione, mentre altre hanno contenuto e portata di  leggi delega, che fissano i principi e le linee guida, a cui la legislazione del Governo si dovrà uniformare, nell’elaborazione dei decreti legislativi attuativi.

 

Le leggi delega al Governo risultano essere le seguenti:

 

a)    Legge delega per il riordino e la semplificazione e la normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali.

 

In questo perimetro della legge delega sono compresi:

 

-      la raccolta in un Codice Agricolo di tutte le norme vigenti, con organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materia;

 

-      la semplificazione amministrativa, attraverso la riduzione dei tempi di risposta delle Amministrazioni agli utenti, ampliando le ipotesi di silenzio-assenso, con l’obiettivo di facilitare, in particolare, l’avvio dell’attività economica in materia di agricoltura;

 

-      l’armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate e la produzione biologica;

 

-      la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.

 

b)    Legge delega in materia di società di affiancamento per le terre agricole

 

Costituisce indubbiamente la parte più innovativa del collegato, in quanto è preordinata a favorire il cambio generazionale, mediante “l’affiancamento”  tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell’attività di impresa agricola ai giovani stessi.

 

Con la legge delegata dovranno essere previste, durante il periodo di affiancamento, le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale da porre a base del rapporto di affiancamento stesso. Con tale progetto, si dovranno stabilire le forme di compartecipazione agli utili delle imprese agricole; definire il regime dei miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente; stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento; prevedere forme di garanzia, sia per l’agricoltore pensionato o ultrasessantacinquenne, sia per il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso la necessaria copertura infortunistica; definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l’utilizzo di mezzi agricoli.

 

Per la gestione in “affiancamento” potranno essere utilizzate la forma dell’associazione o della società o dell’associazione in partecipazione.

 

Al termine del periodo, di affiancamento, la legge delega prevede le seguenti alternative, per affidare al giovane, in via esclusiva, la gestione del terreno:

 

-  trasformazione del rapporto da agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato a giovane imprenditore agricolo in forma di subentro;

 

-  trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione a favore del giovane imprenditore agricolo;

 

-   forme di compensazione a favore dei giovani imprenditori.

 

 

c)    Legge delega per il riordino degli enti società e agenzie, vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale

 

Sono interessati da questa legge delega:

 

l’Agea, che dovrà essere oggetto di riorganizzazione, anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate alla stessa e in particolare dell’attuale sistema di gestione di sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) , nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale;

 

Agecontrol, che sarà oggetto di razionalizzazione, dovendo il riordino del sistema dei controlli del settore agroalimentare, garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza del soggetto erogatore. Il Governo può prevedere anche la soppressione dell’Agecontrol.

 

Ente Nazionale Risi, per il quale è prevista la revisione della normativa istitutiva, al fine di razionalizzarne l’organizzazione in funzione della competitività del settore.

 

Settore ippico, per il quale i decreti legislativi dovranno procedere al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale.

 

Settore dell’allevamento con il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale. Per realizzare tali obiettivi, dovranno essere applicati i seguenti criteri direttivi:

 

s  riorganizzazione del sistema di consulenza al settore;

 

s  riconoscimento del principio,  per il quale l’iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l’individuazione della razza e per la certificazione di origine;

 

s  riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico, con definizione delle modalità di accesso da parte di terzi;

 

s  riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici, costituisce necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;

 

 

 

 

 

 

s  possibilità di integrare il finanziamento statale, finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici, mediante fonti di autofinanziamento  delle organizzazioni riconosciute, nel rispetto della normativa europea;

 

d)  Legge delega per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati

 

La legge delega ha indicato i seguenti principi:

 

-  disciplina dei fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche e per la tutela del reddito degli agricoltori;

 

-  revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura,  favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali delle aziende agricole;

 

-  revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati, con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

 

 

Disposizioni che hanno immediata efficacia, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Collegato Agricolo

 

Fra le disposizioni che rivestono particolare importanza e che costituiscono novità sostanziale introdotta dal collegato agricolo si segnalano:

 

-        esercizio del diritto di prelazione a favore dello IAP.

 

 

L’articolo 1 del c.d.  Collegato Agricolo ha aggiunto all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, il seguente comma:

 

2-bis. All’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni,affittuari compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è noto l’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, riconosce il diritto di

prelazione al coltivatore diretto sul fondo confinante posto in vendita. Il diritto di prelazione del confinante tende a far coincidere la proprietà del fondo con la titolarità dell’azienda. Esigenza quest’ultima presente anche  nell’attività imprenditoriale dello IAP, il quale tende, attraverso l’esercizio del diritto di prelazione del terreno confinante, a costituire un compendio immobiliare idoneo e sufficiente ad assicurare maggiori livelli produttivi all’azienda, e quindi una sua maggiore competitività.

Ai fini della individuazione dello IAP, occorre fare riferimento all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004 che richiede: 1) il possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento CE n. 1957/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio; 2) il dedicarsi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società per almeno il 50 per cento del tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività medesime, il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Il collegato cosiddetto agricolo richiede un ulteriore requisito per consentire allo IAP l’esercizio della prelazione legale agraria del terreno confinante, e cioè che lo stesso sia iscritto  alla previdenza agricola. La legge non richiede che sussista il requisito di cui all’articolo 8 della legge 590/1965, in relazione all’articolo 31 della suddetta legge, e cioè che la capacità lavorativa dell’imprenditore agricolo professionale e della sua famiglia, sia pari a un terzo al fabbisogno lavorativo del terreno gestito e di quello che si intende accorpare, attraverso l’esercizio della prelazione legale agraria.

Non possono richiedersi all’imprenditore agricolo professionale (IAP) condizioni incompatibili con la sua figura, condizioni che sono soltanto proprie del coltivatore diretto e la cui mancanza non può essere d’ostacolo al riconoscimento del beneficio a favore dello IAP stesso. Sarebbe contraddittorio estendere allo Iap il diritto di prelazione previsto per il coltivatore diretto, per poi negarlo nel caso in cui mancassero le condizioni che solo il coltivatore diretto può avere. D’altro canto la figura dell’imprenditore agricolo professionale è stata introdotta per promuovere più ampie, moderne e produttive proprietà agricole,  nel tentativo di superare quelle meno strutturate e redditizie (Cass. Sez. V, n. 16071/2013).

L’esercizio del diritto di prelazione a favore dell’imprenditore agricolo professionale si ritiene, sia da riconoscere anche se occorrerà attendere i pronunciamenti confermativi giurisprudenziali, sia da riconoscere, non solo alle persone fisiche, ma anche alle società agricole a base personale di cui l’amministratore sia in possesso della qualifica di IAP, in base all’articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004. Si potrebbe invero sostenere che, se l’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto spetta alle società agricole di persone composte per la metà da soci in possesso della qualifica di coltivatore diretto (art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 99/2004), non si vede la ragione giuridica, per negare il diritto di prelazione allo IAP, laddove la sua attività sia organizzata in forma di società agricola di persone.

 

 

 

 

Il diritto di prelazione non viene, invece, riconosciuto all’affittuario di terreno posto in vendita, in possesso della qualifica di IAP.

 

Disposizioni in materia di servitù

 

L’articolo 3 del Collegato prevede che i proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l’allacciamento alla rete del gas, di utenze domestico-aziendali, compresa l’installazione di contatori,  nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica.

 

Per consentire tali interventi, il sindaco deve tenere in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni.

 

Chi esegue tali allacciamenti è tenuto a ripristinare la strada nello stato antecedente il lavoro e a risarcire il danno causato dai lavori, alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.

 

E’ una norma di garanzia a favore dei titolari di terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto di interventi per l’allacciamento alla rete del gas delle utenze domestiche o aziendali.

 

 

Norme in materia di masi chiusi (art. 8)

 

Il comma  2 dell’articolo 35, che prevedeva il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della legge 203/1982 per proporre in giudizio una domanda relativa all’ordinamento dei masi chiusi, è stato sostituito dall’articolo 8, il quale prevede che, chi intende proporre in giudizio “una domanda relativa al diritto ad un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, alle integrazioni della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione,  oppure all’usucapione del diritto di proprietà del maso chiuso o di parte di esso, dovrà esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 150/2011”.

 

Il riferimento a questa ultima normativa, che prevede il tentativo di conciliazione obbligatorio  prima della controversia riguardante i masi chiusi, è teso a superare la portata dell’articolo 46 della legge n. 203/82 che è stato, per l’appunto, sostituito dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio dell’attività di manutenzione del verde (art. 12)

 

Con tale norma viene riconosciuto alle imprese agricole, iscritte al registro delle imprese, la possibilità di esercitare attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi, purchè abbiano conseguito un attestato di idoneità, che accerta il possesso di adeguate competenze.

 

 

Disposizioni per il rispetto delle corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari (art. 14)

 

Con la legge n. 99/2015, che ha convertito il decreto-legge n. 51 del 2015, è stato previsto, per garantire corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, che i contratti stipulati o eseguiti nel territorio nazionale (aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all’art. 148, paragrafo 1 del Reg. UE n. 1308/2013) stipulati obbligatoriamente in forma scritta, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa da parte dell’agricoltore cedente.

 

Ai contratti in questione si applicano le disposizioni di cui all’art. 148 del Regolamento UE n. 1308/2013 e cioè:

 

-  il prezzo da pagare alla consegna è fisso e/o calcolato combinando vari fattori stabiliti nell’accordo;

 

-        il volume di latte crudo da consegnare e il calendario di tali consegne;

 

-        la durata del contratto, con clausola di risoluzione;

 

-        le procedure di pagamento;

 

-        le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo;

 

-        le norme applicabili in caso di forza maggiore.

 

La norma, che si commenta, prevede che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, al fine di assicurare corrette relazioni commerciali e quindi una maggiore tutela per i produttori agricoli, possono agire in giudizio per inserire gli elementi obbligatori previsti dall’art. 148 del Regolamento UE n. 1308/2013, in precedenza richiamato.

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo modo viene riconosciuto, in capo alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, un obbligo di “protezione” nei confronti del mondo della trasformazione, della distribuzione e commercializzazione, affinché siano mantenute corrette relazioni commerciali, così come prescritte dall’art. 148 del Reg. UE 1308/2013.

 

 

ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLE TERRE AGRICOLE

 

Viene istituita la Banca delle Terre presso l’ISMEA, con l’obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell’abbandono dell’attività agricola e dei prepensionamenti.

 

La Banca è accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell’ISMEA, da tutti gli utenti registrati, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale dell’ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

 

L’ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti a promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.

 

 

Contratto di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare.

 

Con tale disposizione, viene fatta definitivamente chiarezza sull’obbligo di presentazione della situazione economica e patrimoniale dell’attività imprenditoriale della rete, che interessa unicamente  ed esclusivamente i contratti di rete provvisti di soggettività giuridica, quelli comunemente definiti “rete di organizzazione”, per distinguerli da quelli classificati come “rete-contratto”.

 

Questi ultimi, privi di soggettività giuridica, anche per non essersi dotati di particolari strutture organizzative, non sono tenuti ad osservare l’obbligo di redigere, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, una situazione patrimoniale dell’attività economica esercitata.

 

 

Assunzione congiunta di lavoratori (art. 18)

 

E’ previsto, in materia di assunzione congiunta di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, che la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all’interno dello stesso contratto di rete, si riduce dal 50 al 40 per cento, affinché sia possibile procedere a tale assunzione congiunta.

 

 

 

 

 

 

 

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura (art. 20)

 

L’ISMEA potrà effettuare interventi finanziari, a condizioni agevolate  o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, nonché dei beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorchè non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dal bosco o dall’allevamento di animali (art. 32, lett. C) del Testo unico in materia di imposte dirette).

 

L’ISMEA potrà effettuare interventi finanziari:

 

-  in società il cui capitale sociale sia posseduto al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole, consorzi, da OP riconosciute;

-  come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale, ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.

 

 

L’ISMEA, nel caso di interventi agevolativi, eroga mutui di durata massima di 15 anni.

 

 

Provvedimenti a favore dei prodotti agricoli

 

Il Collegato, da ultimo, prevede una serie di disposizioni relative a singoli settori produttivi e cioè:

 

-  in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro (artt. 23-30)

-        in materia di sostegno al settore del riso (artt. 31-32)

-         in materia di produzione del burro (art. 33)

-         in materia di apicoltura (art. 34)

-         in materia di produzione della birra artigianale (art. 35)

-         in materia di fungo cardoncello e di prodotti derivati (art. 37)

-         in materia di fauna selvatica (art. 38)

-         in materia di pesca ed acquacoltura (artt. 31-30)

-         in materia di rifiuti agricoli (art. 41)