Dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione: da quest'anno si cambia

26/10/2017

A partire da questa campagna sono in vigore le nuove regole per la compilazione della Dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione. Viene applicato il Decreto Mipaaf del 26 ottobre 2015, che avrebbe già dovuto entrare in vigore la scorsa campagna.

La più grossa novità riguarda la scadenza per la presentazione della Dichiarazione:

-       ENTRO IL 15/11 PER I QUADRI RELATIVI ALLA RACCOLTA ED ALLA RIVENDICAZIONE DELLE UVE

-       ENTRO IL 15 DICEMBRE PER I RESTANTI QUADRI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI VINI E MOSTI

E' prevista la possibilità di compilare tutti i quadri della Dichiarazione entro il 15 novembre, per i produttori che sono in possesso dei dati per farlo, salvo poi rettificare i quadri della produzione entro il 15 dicembre.

I soggetti obbligati ad adempiere alla presentazione della DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E RIVENDICAZIONE sono

a) i produttori di uva da vino che cedono la totalità delle uve raccolte (scadenza 15/11),

b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo delle proprie uve (scadenza 15/11),

c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie (scadenza 15/11),

d) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati (scadenza 15/11),

e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati (scadenza 15/11),

g) i soggetti che effettuano l'intermediazione (scadenza 15/11),

h) le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina (scadenza 15/11).

Sono soggetti alla presentazione anche i produttori che hanno ottenuto un quantitativo pari a zero e i produttori che hanno proceduto alla vendita dell'uva “sulla pianta” (in quest'ultimo caso l'acquirente verrà inserito nel Quadro F).

La DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA deve essere presentata da

b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie (possibilità di presentazione entro 15/11, rettifica eventuale entro 15/12),

c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie (possibilità di presentazione entro 15/11, rettifica eventuale entro 15/12),

d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati (scadenza 15/12),

e) produttori di uve da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati (scadenza 15/12),

f) produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati (scadenza 15/12),

h) e associazioni e le cantine cooperative (scadenza 15/12).

I prodotti detenuti al 30 novembre per conto lavorazione devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene; per evidenziare il passaggio si segnala il movimento nel Quadro F.

Le eventuali dichiarazioni di MODIFICA potranno essere acquisite esclusivamente entro il 31/12.

Per le aziende  viticole che  vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza l'acquisto di altri prodotti, che non effettuano operazioni di imbottigliamento o comunque operazioni indicate all'art. 41 del Reg. (Ce) 436/2009, esiste la possibilità  di compilare il registro cartaceo presente sul retro della Dichiarazione: le modalità di compilazione del registro sono chiarite sulla circolare AGEA.

Le aziende interessate dall'obbligo di presentazione sono invitate a presentarsi al più presto presso gli Uffici Zona per fornire i dati necessari alla compilazione della Dichiarazione.