Comunicazione dell’infortunio sul lavoro a fini statistici (SINP) e Registro degli esposti informatizzato

05/10/2017

Il prossimo 12 ottobre entreranno in vigore nuovi adempimenti per i datori di lavoro di tutti i settori, compresi quelli del comparto agricolo, tra i quali l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare telematicamente al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento). Dal 12 ottobre prossimo l’INAIL - cui è affidata la gestione tecnica ed informatica del SINP - dovrà rendere operativa la predetta comunicazione attraverso il proprio portale web.

Si sottolineare che la comunicazione - valida, per espressa previsione di legge, ai soli fini statistici e informativi - deve essere effettuata telematicamente dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico; si tratta di un obbligo diverso dall’ordinario obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni ai fini assicurativi, che rimane in vigore con le consuete modalità; la violazione del nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni (a fini statistici) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, c.5, lettera h, del d.lgs. n. 81/2008). Dal 12 ottobre prossimo sarà inoltre in vigore l’obbligo di tenuta del Registro informatico degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, amianto e agenti biologici, in correlazione con gli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (artt. 243, 260 e 280 del decreto legislativo n. 81/2008). Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente e consegna copia del registro all’INAIL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ogni tre anni le eventuali variazioni intervenute. Il registro, fino a ora tenuto in formato cartaceo, verrà sostituito dal 12 ottobre 2017 da quello in modalità telematica. Da parte nostra abbiamo provveduto a segnalare all’INAIL il grave ritardo nell’emanazione delle istruzioni e degli applicativi relativi agli adempimenti in oggetto, tenuto anche conto delle pesanti sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti. Restano da chiarire in particolare i rapporti tra le due dichiarazioni di infortunio (quella a fini statistici per gli eventi che comportano assenze superiori ad 1 giorno e quella ordinaria a fini assicurativi per assenze superiori a 3 giorni) e le modalità di accesso alle procedure telematiche INAIL da parte dei datori di lavoro agricolo e dei loro intermediari che, come noto, non sono accreditati sul portale INAIL ai fini che qui interessano. Per informazioni rivolgersi agli Uffici Paghe delle Zone.