Comunicazioni IVA anche per gli agricoltori esonerati

06/12/2016

Con la prossima pubblicazione della legge di conversione del Decreto fiscale (D.L. 193/2016) già approvata dal Parlamento sono state apportate al testo originario alcune modifiche normative tra le quali il nuovo termine trimestrale per l’invio delle operazioni effettuate e liquidazioni IVA.
Nello specifico, i contribuenti dovranno inviare ogni tre mesi:
– le comunicazioni relative alle fatture emesse e a quelle ricevute e registrate, incluse le bollette doganali;
– le comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Queste novità avranno un impatto significativo anche per il settore agricolo: a differenza di quanto ventilato in fase di formazione della legge, anche gli agricoltori esonerati saranno tenuti a tali adempimenti.
Ai sensi dell’art. 34 comma 6 del DPR 633/1972, possono adottare il regime di esonero i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli; tali soggetti sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili ad essa collegati.
Quindi ovviamente gli esonerati non saranno interessati dall’invio delle liquidazioni periodiche IVA, non essendo obbligati ad effettuare le stesse, ma dovranno comunque effettuare la comunicazione delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate; in caso di cessione di beni e servizi, gli agricoltori esonerati non emettono fattura, ma è l’acquirente ad emettere autofattura (con l’applicazione delle eventuali percentuali di compensazione) e a consegnarne copia al venditore e saranno proprio tali documenti che dovranno essere comunicati agli uffici finanziari.
Ulteriormente più complesso appare l’aspetto relativo alle fatture ricevute e registrate, non essendo gli agricoltori esonerati obbligati a tenere nessun registro ma solo alla numerazione progressiva e conservazione delle stesse fatture.
Tuttavia, sul punto la norma è tutt’altro che chiara e si attende il necessario intervento dell’Agenzia.
Concludendo, va sottolineato che la norma esclude da tale obbligo solamente una piccola fetta di agricoltori esonerati e cioè gli agricoltori esonerati operanti nelle zone montane previste dall’art. 9 del DPR 601/1973 e cioè nei territori dei comuni montani oltre i 700 metri di altitudine.
Si consiglia pertanto a tutti i soggetti esonerati di contattare i nostri Uffici fiscali di Zona al fine di poter avere tutti i chiarimenti del caso.

Marco Ottone