Approvato al Senato il Testo Unico del vino

30/11/2016

Giovedì 17 novembre il Senato ha dato l’ok al Decreto Legge “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, più comunemente definito Testo Unico del vino.
Sono stati introdotti solamente due emendamenti tecnici, che non modificano la sostanza del DDL.
Il Testo Unico raggruppa testi base per il settore:
• il D. Lgs. 61/2010 che disciplina i vini a Denominazione di Origine ed a Indicazione Geografica,
• la Legge 82/2006 (Collavini) che riguarda le norme di commercializzazione dei vini e degli aceti,
• il D. Lgs. 260 del 2000 che regola il sistema sanzionatorio in vitivinicoltura.
Nel Testo Unico, attraverso 91 Articoli e 8 Sezioni, viene analizzato tutto l’iter produttivo a partire dal vigneto per arrivare alla commercializzazione del vino.
Tra le novità di maggior rilievo vi è quella del riconoscimento del vitigno autoctono italiano (Art. 6) definito come “vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera di origine esclusivamente italiana presente in aree geograficamente delimitate e il cui uso in etichetta è riservato ai vini DOCG, DOC e IGT”.
Nella sezione dedicata alle pratiche enologiche è introdotta una novità sulla rifermentazione.
Viene consentita la rifermentazione fuori dal periodo prescritto a determinate condizioni e per particolari prodotti individuati dal MiPAAF con specifico provvedimento da far valere su alcune Regioni.
Vengono apportate alcune semplificazioni (Art. 9) finalizzate alla riduzione delle comunicazioni trasmesse dalla cantina alle amministrazioni. Per quanto riguarda il sistema delle DOC/DOCG e delle IGT un importante elemento di chiarezza per i produttori ed i consumatori sta nell’etichettatura delle DOP e delle IGP che riportano due o più vitigni in etichetta: le varietà devono essere riportate in etichetta in ordine decrescente e rappresentare ciascuna almeno il 15% del totale.
Per quanto riguarda i registri telematici vitivinicoli è previsto che per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano con il SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considererà assolto con l’inserimento dei dati nel proprio sistema informatico; si tratta di un importante semplificazione che alleggerisce e velocizza gli adempimenti per le imprese.
Viene riordinata anche la disciplina dei controlli in base ai principi di chiarezza della regolamentazione e proporzionalità al rischio. È prevista l’eliminazione sia delle attività di controllo non necessarie, sia delle duplicazioni delle stesse da parte delle amministrazioni competenti. È prevista inoltre l’iscrizione automatica nel sistema di controllo DOP o IGP al momento della rivendicazione.
È stata introdotta una novità per la tracciabilità: si consente la stampa dei contrassegni di stato anche alle tipografie autorizzate e si autorizza l’uso di sistemi telematici di controllo e tracciabilità per le DO e IGT alternativi alla fascetta che rende possibile l’identificazione di ogni recipiente commercializzato attraverso l’apposizione in chiaro di un codice alfanumerico. Con questa nuova possibilità, che si affianca al lotto ed alla fascetta per le DO, ed è nuova per le IGT, gli operatori del settore auspicano una maggiore accuratezza ed efficienza nei controlli con conseguente riduzione delle frodi.
Per quanto concerne il sistema delle certificazioni, è previsto un alleggerimento a carico delle DOC con produzione certificata al di sotto dei 10.000 hl, per cui sia l’esame chimico/fisico sia quello organolettico sono condotti a campione. L’obbligatorietà e sistematicità delle analisi chimico fisiche e organolettiche sono previste solo per le DOCG.
Per le DOC con produzione certificata superiore a 10.000 hl si prevede il controllo chimico/fisico a campione e il controllo organolettico obbligatorio. Ad ogni modo è lasciata alla singola DOC l’opzione di confermare anche le disposizioni di controllo attuali se ritenuto più appropriato. Questa modifica rappresenta un alleggerimento delle procedure e del costo della certificazione, ma non indebolisce l’efficacia dei controlli.
Il nuovo impianto sanzionatorio privilegia la possibilità di risoluzioni preventive delle irregolarità per ridurre al minimo l’instaurarsi di contenziosi.
Mediante l’introduzione del ravvedimento operoso si consente ad esempio all’operatore di sanare di propria iniziativa eventuali irregolarità derivanti dalla ritardata o mancata presentazione di denunce, dichiarazioni e simili alle scadenze previste.
Per l’applicazione del ravvedimento operoso è necessario che l’irregolarità non sia già stata contestata da parte dell’organismo di controllo e che possa essere sanata. L’operatore è tenuto in tal caso a comunicarla all’autorità di controllo e a pagare una percentuale minima di sanzione.
Un’analisi dettagliata del Testo Unico richiede ulteriori approfondimenti. Tuttavia, ad un primo esame, il giudizio è parzialmente positivo. Se da una parte è lodevole il tentativo da parte del legislatore di mettere ordine nella normativa attraverso un testo che racchiude tutti i temi di rilievo che interessano il settore, dall’altra devono essere evidenziate alcune criticità quali:
• un sistema di controlli che continua ad essere asfissiante, nonostante non si evidenzino, almeno tra le aziende agricole, episodi di irregolarità gravi;
• una semplificazione degli adempimenti burocratici che sarebbe potuta essere più incisiva;
• una mancata proporzionalità delle sanzioni in base ai volumi di prodotto interessato: le infrazioni più importanti, quasi sempre nel minimo e nel massimo sono stabilite in misura identica, siano esse riferite a 100 litri di vino oppure a 10.000 e più ettolitri.