Irap in agricoltura, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando si applica

19/07/2017

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 93/E di ieri 18 luglio 2017, fornisce chiarimenti sulla determinazione della base imponibile (valore della produzione netta) e sulla compilazione della dichiarazione Irap 2017 alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 70, legge 208/2015), che ha modificato la disciplina dell’imposta per il settore agricolo.

In particolare, a partire dal 2016, non sono soggetti passivi Irap: coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32, Tuir; le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale; le cooperative agricole (e loro consorzi) della piccola pesca.

In ambito agricolo, quindi, l’Irap continua ad applicarsi (con aliquota ordinaria): all’attività di agriturismo, all’allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari alle altre attività connesse indicate dall’articolo 56-bis, Tuir.

In allegato la Risoluzione 93E di ieri.

Potete trovare anche un commento sul provvedimento pubblicato sul Sole24Ore e su ItaliaOggi in edicola questa mattina.


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