Per l’enoturismo tassazione forfettaria del reddito imponibile

15/01/2018

La Legge di Bilancio ha stabilito che sono ricomprese nella disciplina dell’enoturismo tutte le attività di conoscenza del vino espletate in luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. All’attività di enoturismo si applicano le disposizioni fiscali della legge n. 413 del 1991, vale a dire la determinazione forfettaria del reddito imponibile (applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con il relativo esercizio, al netto dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25%) e la riduzione IVA del 50 per cento). Un approfondimento su ItaliaOggiSette in edicola questa mattina.