Le novità fiscali del «Decreto dignità»

26/07/2018

Con il “Decreto dignità”, che dovrà essere convertito in legge e quindi potrà subire modifiche anche sostanziali, sono state introdotte diverse misure urgenti.

Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti – art. 7

In forza delle nuove previsioni, l’iperammortamento, che consiste nella possibilità di ammortizzare il 250% delle spese sostenute per talune tipologie di investimenti, potrà essere utilizzato soltanto per investimenti svolti dalle strutture produttive situate in Italia. Se durante il periodo di fruizione del beneficio, i beni vengono trasferiti in strutture produttive estere, sarà necessario procedere al recupero dell’intero ammontare del beneficio. Lo stesso vale anche nel caso in cui vengano venduti i beni acquistati approfittando del regime agevolato. Ciò rappresenta una novità, in quanto nel regime previgente, la decadenza dal beneficio non comportava l’obbligo di restituzione di quanto goduto, ma la sola perdita di quanto ancora doveva essere percepito. Non si ha invece decadenza dall’iperammortamento nel caso di investimenti sostitutivi. Le novità normative riguardano gli investimenti effettuati successivamente all’entrata in vigore del decreto (14/07/2018).
Va evidenziato che la nuova disciplina non riguarda, invece, il superammortamento (140%).

Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali – art. 8  
Per le imprese che fruiscono del credito per ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3, c. 1 del D.L. n. 145/2013 conv. in L. n. 9/2014, dal 2018, non sono ammesse tra le spese ammissibili quelle sostenute per l’acquisto di beni immateriali, anche in licenza d’uso, da imprese appartenenti al medesimo gruppo, considerando tali le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
Disposizioni in materia di redditometro - Art. 10 -  A differenza di quanto annunciato, non è arrivata l’abolizione del redditometro; tuttavia, è stato abrogato il decreto (DM 16/09/2015) che elencava gli elementi indicativi di capacità contributiva. Nei fatti, quindi, sono sospesi i controlli effettuati tramite tale procedura sulle annualità successive al 2016. Per gli atti già notificati o per le somme già pagate, non sono previste revisioni o rimborsi.

Invio dei dati delle fatture emesse e ricevute “Spesometro” 2018 – art. 11 
Anche in questo caso, niente abrogazione della disciplina sullo spesometro, il quale andrà a scadenza a fine 2018. Le novità riguardano la proroga dei termini: le fatture del terzo trimestre potranno essere trasmesse entro il 28/02/2019 (originariamente il termine era per il 30/11/2018). Per i dati semestrali, invece, i termini sono fissati al prossimo 30/09 (per il primo semestre) e al 28/02/2019 (per il secondo trimestre).

Abrogazione dello split payment per i professionisti  – art. 12
Tra le sostanziali novità, va evidenziato che dal 15 luglio le prestazioni di servizi effettuate da professionisti non sono più soggette alla disciplina dello split payment (scissione dei pagamenti ai fini Iva). Pertanto, a partire dal 15 luglio, per le fatture emesse dai professionisti, l’IVA andrà addebitata in fattura (senza l’indicazione che l’operazione è soggetta alla scissione di pagamenti) e concorrerà alla liquidazione periodica dell’imposta degli stessi soggetti. Restano comunque soggetti a split payment i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio e procacciamento di affari di cui all’art. 25-bis del DPR 600/1973.