Trasferimento terreni agricoli a soggetto diverso da IAP o coltivatore diretto

14/10/2019

Dalla lettura del comma 3 art. 1 della I° parte della Tariffa sull’Imposta di Registo (DPR 131/1986), si evince che la compravendita di terreni agricoli ( così come definiti dal piano regolatore) è soggetta all’aliquota del 15%, nel solo caso in cui i soggetti acquirenti siano diversi da IAP e CD iscritti nella relativa gestione previdenziale. Si evidenzia, infatti, che questi ultimi, al ricorrere delle condizioni e dei requisiti esposti nel paragrafo precedente, hanno la facoltà di chiedere l’agevolazione fiscale in materia di imposta di registro prevista dalla legge speciale n. 25/2010, meglio conosciuta come PPC, ma non l’obbligo normativo di applicarla. Ne deriva, pertanto, che in assenza di una specifica richiesta da parte del soggetto acquirente, si dovranno applicare le ordinarie regole previste e disciplinate nella I parte della tariffa allegata al DPR 131/1986 dalla cui lettura combinata dell’art. 1 comma 1 e comma 3, emerge che gli IAP/CD ( iscritti nella relativa gestione previdenziale), se non invocano le agevolazioni della PPC, applicano l’ordinaria aliquota del 9% prevista per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere…”. Si ritiene, infatti, che la ratio sottostante l’applicazione dell’imposta in misura superiore (15%) per l’acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti diversi da IAP e CD, sia destinata a scoraggiare l’acquisto da parte di chi non intende dedicarsi all’agricoltura. In linea con le considerazioni sue espresse si richiamano lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato ( 1-2016/T) , nonché una recente risposta ad interpello da parte della DRE del Veneto, 907-19/2017.