Incremento delle percentuali di compensazione ai fini IVA per le cessioni di legno e legna da ardere

09/10/2019

Con decreto del MEF, di concerto con il MIPAAFT, del 27 agosto scorso sono state  innalzate le percentuali di compensazione ai fini IVA, di cui all’art. 34, c. 1, del D.P.R. n. 633/72, per le cessioni di legno e di legna da ardere dal 2 al 6%. Il decreto ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, la nuova misura della percentuale di compensazione, ex art. 34 del DPR, al 6 per cento per le cessioni riguardanti:
1) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01), di cui al numero 43 della tabella A - Parte prima- allegata al DPR n. 633/72);
2) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04), di cui al numero 45) della tabella A - Parte prima - allegata al DPR n. 633/72);
Di contro, lo stesso decreto non considera la voce 44 della stessa tabella A, Parte prima, allegata al DPR n. 633772, che riguarda il legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, potendo creare, presumibilmente, qualche problema applicativo di distinzione tra le varie categorie di legname.
Si ricorda che la percentuale di compensazione rappresenta l’IVA che il produttore agricolo può far valere  a titolo d’imposta assolta sugli acquisti, in costanza di applicazione del regime speciale agricolo. Per la vendita dei prodotti in esame, l’aliquota ordinaria è stabilita al 10%, per le cessioni  della legna da ardere, e al 22% per le cessioni del legno semplicemente squadrato.
In considerazione della decorrenza dell’incremento dal 1 gennaio 2019 i produttori di legname  potranno recuperare la maggiore imposta detraibile, per le liquidazioni periodiche IVA già effettuate, in sede di dichiarazione annuale.