Passaporto delle piante – Nuovi adempimenti da luned́ 14 dicembre

17/12/2019

Lunedì 14 dicembre è entrato in vigore il nuovo regime fitosanitario dell’UE definito dal Reg. (UE) n. 2031-2016.
Il Reg. (UE) n.2031-2016 va inserito in un quadro normativo complessivo e letto insieme ad altri regolamenti: Reg.(UE) n. 625-2017 - sistema ufficiale dei controlli; Reg.(UE) n. 652-2014 – programmi di monitoraggio ed eradicazione finanziati dall’Ue su organismi nocivi; Reg.(UE) n. 1143-2014 – specie aliene invasive.
Per rendere pienamente applicativo il reg. (UE) n. 2031-2016, l’UE sta procedendo all’emanazione di numerosi regolamenti delegati ed esecutivi, alcuni dei quali già pubblicati, altri ancora in corso di definizione. Il processo pertanto non può, allo stato attuale, considerarsi definitivamente completato.
Le principali modifiche apportate dal reg. (UE) n. 2031-2016 riguardano: la riclassificazione degli organismi nocivi, i nuovi obblighi e responsabilità degli operatori professionali (OP), il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), l’estensione dell’obbligo del passaporto delle piante ed il nuovo formato del passaporto.
In merito agli organismi nocivi (ON) la nuova riclassificazione prevede:
- ON da quarantena;
- ON da quarantena rilevanti per l’Ue;
- ON da quarantena rilevanti per l’UE prioritari (ONP);
- ON regolamentati non da quarantena.
Gli ONP, categoria istituita con il Reg. (UE) n. 2031-2016, sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, la cui presenza nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte limitata del territorio ed il cui potenziale impatto economico, ambientale o sociale è molto grave. Il regolamento, per questa particolare categoria, prevede numerosi adempimenti per gli Stati Membri e le loro autorità competenti ovvero: indagini annuali, predisposizione di piani di emergenza per ogni ONP, esercizi di simulazione e predisposizione di piani di azione in caso di presenza confermata di un ONP. L’elenco degli ONP è definito nel Reg (UE) n. 1702-2019.
La definizione di Operatore Professionale prevista dall’art. 2 del reg (UE) n. 2031-2016 stabilisce: un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile: impianto, riproduzione, produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione ed il mantenimento, introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; messa a disposizione sul mercato, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.
Gli OP che svolgono le seguenti attività:
- coloro che introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
- coloro che sono autorizzati a rilasciare un PP;
- gli OP che chiedono all’autorità competente di rilasciare certificati di esportazione, riesportazione, pre-esportazione;
- gli OP autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15 (lo standard internazionale per la prevenzione fitosanitaria ) sugli imballaggi in legno;
devono iscriversi al RUOP - Registro Ufficiale degli Operatori professionali (art. 65).
Gli operatori professionali iscritti nel Registro ufficiale dei produttori (RUP) oppure solo autorizzati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 214-05 verranno automaticamente iscritti al RUOP.
A tutti gli OP verrà assegnato un codice di registrazione.
Tutti gli operatori avranno un solo codice RUOP e, nel caso di azienda con più centri aziendali, il codice RUOP verrà rilasciato dal SFR dove l’azienda ha la sede legale.
L’operatore che si iscrive per la prima volta dovrà presentare la richiesta presso il SFR dove ha la sede legale.
Dall’iscrizione al RUOP sono esentati coloro che:
- forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
- forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle soggette a controlli all’import;
- esercitano un’attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che si limita al loro trasporto per conto di un altro OP;
- esercitano esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio in legno.
Sulla definizione di “piccoli quantitativi” la Commissione non si è ancora espressa.
L’operatore registrato al RUOP che è autorizzato dal SFR ad emettere passaporti delle piante (PP) è definito “operatore autorizzato”.
Per essere autorizzati all’emissione dei PP gli OP:
- sono tenuti a controllare regolarmente lo stato di salute delle loro produzioni ed a disporre delle conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza degli organismi nocivi;
- devono garantire un sistema di tracciabilità nel senso che ogni OP che acquista o vende piante e prodotti delle piante deve registrare tutti i dati che gli consentono di identificare il fornitore o l’acquirente di ogni unità movimentata. La tracciabilità deve essere garantita anche per lo spostamento di piante all’interno e tra i siti di produzione;
- devono identificare e controllare i punti critici del proprio processo di produzione;
- devono assicurare una formazione adeguata al proprio personale.
Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette.
Il nuovo PP deve essere apposto sull’unità commerciale più piccola della merce (unità di vendita) come etichetta separata, integrato in etichette esistenti, stampato direttamente su vasi o sull’imballaggio.
L’unità di vendita è la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione che può costituire il sottoinsieme o insieme di un lotto.
Il lotto è una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all’omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita.
Il passaporto si applica a tutte le piante destinate alla piantagione ovvero a piante destinate a restare piantate oppure ad essere piantate o ripiantate.
Ci sono tuttavia delle eccezioni che si riportano di seguito:
- non si emette passaporto per lo spostamento di piante fra siti della stessa azienda posti a
breve distanza (secondo l’interpretazione del SFN la breve distanza equivale alla provincia);
- non si emette passaporto unicamente nel caso di vendita diretta ad acquirenti non professionisti (privati) che acquistano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati per il proprio utilizzo (ovvero non a scopo professionale o industriale). Tale esenzione non è più valida se la vendita viene effettuata tramite contratti a distanza e non si applica all’emissione di Passaporti verso e in Zone protette.
La composizione o meglio il formato del PP è definito dal reg. (UE) n. 2313-2017 che definisce quattro modelli di passaporto:
- Parte A dell’allegato – per gli spostamenti all’interno del territorio dell’Ue;
- Parte B dell’allegato – per l’introduzione e gli spostamenti in ZP;
- Parte C dell’allegato – per gli spostamenti all’interno del territorio dell’Ue, combinati con un’etichetta di certificazione;
- Parte D dell’allegato – per l’introduzione e gli spostamenti in ZP, combinati con un’etichetta di certificazione.
Il PP per gli spostamenti all’interno dell’UE contiene i seguenti elementi:
- la dicitura «Passaporto delle piante» nell'angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese separate da una barra obliqua e la bandiera dell'Unione nell'angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero;
- la lettera «A» seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione oppure il nome dell'oggetto e facoltativamente il nome della varietà;
- la lettera «B» seguita dal codice RUOP (IT-07-0001) dell’OP che emette il PP;
- la lettera «C» (5) seguita, se del caso, dal codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto;
- (6) facoltativo - il codice a barre unico, il codice QR, un ologramma, chip o altro supporto di dati che integra il codice di tracciabilità;
- la lettera «D» (7) il codice di due lettere del Paese d’origine dell’Unione o il nome del Paese Terzo di origine della pianta.
L’elemento maggiormente discusso in merito al PP è il codice di tracciabilità. Per il Ministero è un elemento indispensabile del PP e ha stabilito che sia composto di due parti:
- una parte comunicata dal SFR e costituita dalla sigla della provincia in cui ricade il centro aziendale (es. Latina = LT) e dal numero progressivo del centro aziendale (es. 001);
- una parte definita dall’azienda vivaistica, a discrezione dell’OP autorizzato al rilascio del PP.
Di conseguenza il codice di tracciabilità utilizzato da un OP autorizzato con un solo centro aziendale sito in Provincia di Latina avrà la seguente struttura: LT 001 xxxxxx (il numero, la struttura, la dimensione delle “x” è stabilito in maniera discrezionale dall’azienda).
L’OP, al fine di assicurare la tracciabilità, deve essere in grado, attraverso la registrazione di dati, di indicare al SFR la provenienza della merce (l’OP che ha fornito l'unità di vendita), a chi l’ha eventualmente ceduta (l’OP al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita) e tutte le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante. Questo consente, in caso di presenza o sospetta presenza di un organismo nocivo, di evitare l’insediamento e l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo.
Anche in questo caso però è prevista una deroga. L’articolo 83 comma 2 del Reg. (UE) n.2031- 2016 prevede infatti che il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1;
- non appartengono a tipi o specie figuranti in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 (tale atto è in discussione a Bruxelles proprio in questi giorni).
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 a norma della direttiva 92/105/CEE mantengono la loro validità sino al 14 dicembre 2023.
Tutto quanto riportato nella circolare è stato sintetizzato in una presentazione (vedi allegato) in cui sono stati schematizzati gli elementi di maggiore interesse.
Come detto in apertura, su numerose questioni sono ancora parecchi i dubbi interpretativi sui quali Confagricoltura ha più volte chiesto al SFN di fornire dei chiarimenti. Per il momento, a seguito delle numerose sollecitazioni avanzate dalla Confederazione e da altre organizzazioni, il Ministero ha fornito alcune prime indicazioni disponibili al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530 Si consiglia di tenere monitorato il link perché il Ministero provvede ad aggiornarlo con le novità normative (nuovi regolamenti) e fornendo chiarimenti con note tecniche.