Detrazione fiscale per gli interventi di sistemazione «a verde» delle abitazioni

13/02/2019

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un’apposita detrazione ai fini IRPEF, a valere per il 2018, nella misura del 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (terrazze, giardini, ecc.), di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione, per un ammontare massimo di spese documentate fino a 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, posseduta o detenuta dal contribuente, sulla base di un titolo idoneo (diritti reali sull’immobile ovvero affitto, comodato, ecc.) deve essere ripartita, sulla falsariga della altre spese sugli immobili che consentono una detrazione fiscale (spese di ristrutturazione, di efficientamento energetico, ecc.), in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi. In considerazione del riferimento alla destinazione abitativa degli immobili oggetto dell’agevolazione, per unità immobiliari ad uso abitativo devono intendersi quelle tali in base alla classificazione catastale (categorie A1, A2, ecc., con esclusione di A10) indipendentemente dalla qualificazione di lusso dell’immobile o della sua destinazione ad abitazione principale o secondaria. La detrazione spetta, altresì, per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino all’importo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, suddivisa tra i vari condomini, nel limite della quota millesimale ad ognuno imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per espressa previsione di legge, tra le spese ammissibili al beneficio sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Come per le altre spese che danno diritto a detrazione fiscale ai fini IRPEF, ex art. 16 bis del TUIR, la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifici “parlanti”, ecc.) e nel caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Nel caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene immobile.