Credito d’imposta per spese di formazione 4.0

20/03/2019

Alle imprese che sostengono spese per attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge di bilancio, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione nei predetti ambiti. Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese che effettuano le predette attività formative, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato. Pertanto, rientrano tra i soggetti che possono accedere al beneficio in esame  anche le imprese agricole soggette alla determinazione catastale dei redditi.
Il credito è concesso fino all’importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascuno beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Tuttavia, non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute e in quelle dei periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP ed è utilizzabile in compensazione  a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti
Per fruire del credito d’imposta i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e la certificazione va allegata al bilancio (per i soggetti tenuti alla sua redazione). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno  adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.