Bando indennità compensativa - PSR misura 13

22/03/2019

È aperto il bando per la presentazione delle domande sulla misura 13, indennità compensativa, anno 2019. La scadenza è il 15 maggio 2019 e l’operazione si attua su tutto il territorio della regione classificato montano.
Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone classificate montane e che sono agricoltori in attività, ovvero persone fisiche o giuridiche che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostrano di possedere uno di questi requisiti:
a)    iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
b)  possesso della partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.
Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura.
Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve:
a) essere agricoltore in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e della normativa collegata;
b) operare in una zona montana del Piemonte nell’anno di presentazione della domanda;
c) condurre superfici agricole ricadenti nelle zone della Regione Piemonte classificate montane;
d) raggiungere un importo del premio annuo erogabile di almeno 200 euro.
Ai fini della partecipazione alla presente misura, non è necessario che il richiedente abbia residenza in zona montana, né che il centro aziendale sia ubicato in zona montana, ferme restando le suddette condizioni di ammissibilità.
Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti sia superiore alle risorse finanziarie annualmente stanziate, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.
Il beneficiario deve rispettare i requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. I criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati da specifiche disposizioni regionali emanate in attuazione del decreto ministeriale vigente.
Il beneficiario si impegna a proseguire l’attività agricola in una zona del Piemonte classificata montana. In particolare, il beneficiario deve garantire la presenza di titoli di conduzione delle particelle catastali indicate in domanda validi per l'intero periodo di impegno.
L’impegno, pertanto, si intende rispettato nei casi in cui le suddette particelle catastali abbiano un titolo di conduzione valido:
·     dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda
o, in alternativa
·     dall’11 novembre dell’anno precedente al 10 novembre dell’anno di presentazione della
domanda.
Limitatamente alle superfici (particelle catastali) indicate in domanda per le quali sia desumibile dal fascicolo aziendale l’utilizzo a pascolo, la presenza di titoli di conduzione validi deve essere garantita almeno per il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno ed il termine dell’attività di effettivo pascolamento su di esse esercitato.
Il contributo consiste in un premio annuo per ettaro di superficie agricola aziendale ricadente in zona montana. Il livello dei pagamenti è stato diversificato, tenendo conto:
a) della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole;
b) del sistema agricolo.
Le classificazioni in base alla gravità del vincolo e al sistema agricolo, incrociate tra loro, determinano i seguenti premi in euro/ha, oltre alla degressività del premio.
Il premio subirà un’ulteriore riduzione esclusivamente a carico delle superfici classificate come “Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti” condotte da aziende non stanziali in zone montane della Regione Piemonte.
L’entità del premio per pascoli e prati permanenti sarà ridotta come segue:
·     azienda stanziale in zona montana: riceverà il premio intero;
·     azienda non stanziale in zona montana: riceverà il 40% del premio.
Per azienda non stanziale si intende quella che, per l’attività di pascolamento, effettua la movimentazione dei capi di bestiame di proprietà da zone di pianura e/o collina verso superfici a pascolo ricadenti in zona montana, a prescindere dalla provenienza di eventuali capi in custodia.