Sgravio contributivo straordinario a carico dei datori di lavoro

27/10/2020

La Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 ha finalmente pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro, Agricoltura, Economia) del 15/09/2020 di attuazione dell’art. 222, c. 2, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che ha introdotto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per le imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Le imprese beneficiarie dello sgravio possono essere individuate tra quelle che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco previsti da un apposito allegato al decreto.
L ’elenco non contempla tutte le attività riconducibili alle filiere espressamente indicate dalla legge. Per esempio, restano inspiegabilmente esclusi il codice relativo alla produzione di riso (cod. 01.12.XX), che rientra senza dubbio nella filiera cerealicola, e quello relativo alla produzione della birra (cod. 11.05.XX), che rientra nella filiera brassicola, entrambe indicate espressamente nel citato comma 2 dell’articolo 222. Dalla dizione del decreto interministeriale si evince infine che nell’ambito di applicazione dell’esonero rientrano anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per gli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura.
L’esonero contributivo spetta fino a concorrenza dell’importo complessivo di 426,1 milioni di euro per l’anno 2020.
L’esonero spettante a ogni azienda non potrà inoltre superare l’importo di 100.000 euro, nel rispetto delle regole individuate dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19COVID” (Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C-2020-1863 e successive modifiche e integrazioni) e, in particolare, dalla sezione 3.1 di tale provvedimento.
In caso di superamento del limite individuale fissato dal «Quadro temporaneo», l'agevolazione sarà ridotta per la quota eccedente tale limite.
L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
L’esonero non riguarda la quota a carico del dipendente.
Dal decreto interministeriale non si evince alcuna indicazione in merito all’esclusione della quota INAIL dall’ambito di applicazione dello sgravio, come invece indicato dall’INPS nel citato messaggio n.3341/2020.
L’agevolazione contributiva è riconosciuta a domanda dell’impresa interessata.
Le modalità di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione saranno definite dall’INPS, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto, attraverso un’apposita circolare.
Sarà cura degli Uffici Paghe delle Zone contattare le aziende interessate che usufruiscono del servizio di amministrazione del personale dipendente, non appena sarà resa disponibile la circolare Inps.
Il decreto formalizza quanto anticipato dall’INPS con messaggio n. 3341 del 15/09/2020 relativamente alla sospensione dei versamenti del 16 settembre u.s. (CAU manodopera occupata nel primo trimestre 2020), nelle more della definizione dell’istanza di esonero.
Resta fermo che i datori di lavoro che hanno invece provveduto al regolare versamento della predetta contribuzione in scadenza lo scorso 16 settembre, potranno portare in compensazione – una volta definita la richiesta di esonero – le maggiori somme pagate con la contribuzione dovuta per i prossimi trimestri.
In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.