Vendita di prodotti agricoli e florovivaistici: le regole dal 24 dicembre al 6 gennaio

23/12/2020

Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni previste dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni.
In particolare:
• nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse”;
• negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone arancioni”.
In particolare, salvo che non intervengano disposizioni più restrittive a livello comunale o regionale (al momento non previste) nel rispetto delle precauzioni anti-contagio è consentita la vendita diretta di prodotti agricoli e florovivaistici anche nei giorni festivi e prefestivi, tenendo presente che lo spostamento delle persone in Comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione è consentito solo per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o per necessità o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune.
I garden collocati in centri commerciali (così come le altre attività esercitate in tali strutture) devono rimanere chiusi nei giorni festivi e prefestivi.
I garden collocati al di fuori dei centri commerciali possono esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti di cui all’allegato 23; in particolare:
• commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;
• commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
• commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento (per esempio pellet, carbonella).