Superbonus 110% anche per i fabbricati rurali abitativi

28/12/2020

La circolare n. 30/E del 22 dicembre dell’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in materia di Superbonus e di opzione per la cessione del credito d’imposta in alternativa alla detrazione o per lo sconto in fattura, anche alla luce delle modifiche normative intervenute con il “decreto agosto” (Dl n. 104/2020), che ha aggiunto all’articolo 119 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9-bis e 13-ter per superare alcune criticità emerse nel corso della prima applicazione dalla maxi-detrazione e per andare incontro alle richieste degli operatori del settore.

Suggeriamo agli interessati un’attenta lettura della circolare al link che segue

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4

Ricordiamo che gli Uffici Zona sono a disposizione degli associati per fornire chiarimenti e indicazioni operative.

La circolare precisa che “possono fruire del Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda. I predetti soggetti possono fruire del Superbonus 7 Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 11 relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola”.