Proroga del credito d’imposta formazione 4.0

21/02/2020

L’Art. 1, commi 210-217 della Legge di Bilancio è stabilita la proroga per il 2020 della disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie innovative, di cui all’art. 1, commi 46-56, della L. n. 205/2017, con importanti novità. Più in particolare, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro nei confronti delle piccole imprese, del 40% ovvero del 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro, rispettivamente, nei confronti delle medie e delle grandi imprese. La misura del credito è elevata al 60% per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. La base per il calcolo del credito d’imposta, nelle misure sopra indicate, è costituito delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività̀ di formazione negli ambiti previsti dal comma 48 dell’art. 1 della L. n. 205/2017 e cioè nelle attività formative in materia di big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà̀ aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nella Tabella A allegata alla stessa legge n. 205/2017. Nel caso in cui le attività̀ di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta, oltre alle attività̀ commissionate ai soggetti indicati nell’art. 3, c.6, del decreto del MISE del 4 maggio 2018, anche le attività̀ commissionate agli Istituti tecnici superiori.