Decreto Legge n 18 del 17/03/2020: Misure a sostegno liquidità per le imprese danneggiate da Covid – 19

27/03/2020

Il decreto legge n. 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia) ha introdotto nuove misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese italiane colpite dall’epidemia da Covid – 19.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti misure:

a) moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista all’art. 56;

b) nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art. 49.

Misure di sostegno finanziario (art. 56, comma 2)

Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del suddetto decreto:

 a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;

b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;

 c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

I soggetti beneficiari (art. 56, commi 4 e 5)

 Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.

Per accedere, l’impresa non deve avere posizioni debitorie classificate come deteriorate, sofferenze, inadempienze, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute da più di 90 giorni.

Modalità di accesso alle misure

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da covid-19.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.

 La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Come indicato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, è opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto-legge in discorso sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI – che sarà oggetto di successivo approfondimento.