Confagricoltura Alessandria: richiesta segnalazione prodotti alimentari a domicilio

31/03/2020

L’emergenza Covid19 e il conseguente blocco degli spostamenti deciso dal Governo hanno imposto a moltissimi produttori la sospensione della propria attività.

L’agricoltura non si ferma, nonostante il momento estremamente difficile: garantiamo come sempre approvvigionamento ai consumatori, garantendo qualità e salubrità dei prodotti.
Come Confagricoltura Alessadria abbiamo pensato di creare un database in cui raccogliere tutte le aziende agricole associate, già in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia, che sono disponibili a consegnare al domicilio dei clienti le loro produzioni.
Vi chiediamo di indicarci quindi la vostra disponibilità rispondendo a questo messaggio con una e-mail all'indirizzo info@confagricolturalessandria.it con le seguenti informazioni:
denominazione azienda,
sede,
recapito cellulare per ordini,
prodotti,
ordine minimo in valore,
modalità di consegna ai clienti e raggio di consegna.
Provvederemo a pubblicizzare la vostra disponibilità ai giornali, sul nostro sito web www.confagricolturalessandria.it e, se agriturismi, sul sito www.agrituristmonferrato.com e sui nostri canali social Instagram e Twitter.

Infine, per chiarezza specifichiamo quanto previsto dalle normative in materia di vendita diretta:

1) Per effettuare la vendita dei prodotti agricoli ottenuti in azienda non occorre nessuna autorizzazione. 
Unici requisiti richiesti sono l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e non aver riportato condanne per reati in materia di igiene e sanità o per frode alimentare nei cinque anni precedenti. 
2) Per la vendita su superfici all'aperto all'interno dell'azienda agricola non è richiesta la comunicazione al sindaco, così come non è richiesta per la vendita in occasioni di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, politico, benefico o di promozione dei prodotti tipici locali. 
3) Qualora l'impresa intende effettuare la vendita in forma itinerante occorrerà inviare la comunicazione al sindaco ove ha sede l'azienda (in questo periodo però la vendita itinerante è, ovviamente, preclusa per ovvi motivi). 
Per questo tipo di vendita e per la vendita sui mercati rionali, comunali, etc.  basta inoltrare al Comune una comunicazione e la vendita potrà iniziare, con la regola del silenzio-assenso, decorsi 30 giorni. 
4) Per la vendita su suolo pubblico pubblico e in locali aperti al pubblico occorrerà inviare la comunicazione al sindaco del Comune dove si svolgerà la vendita.
5) Per quanto riguarda la vendita on-line occorrerà inviare la comunicazione al Comune: l'avvio dell'attività di vendita potrà essere immediato. 
Il comma 700 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, numero 145 (Legge di Bilancio 2019) , modificato l'articolo 4 del decreto legislativo 228/2001 (cosiddetta Legge d'Orientamento) specificando, al comma 1 bis, che i prodotti oggetto della vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli possono anche appartenere a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, ovvero che i prodotti oggetto della vendita al dettaglio possono essere diversi da quelli provenienti dalle colture / allevamenti di animali normalmente e ordinariamente praticati dai produttori presso le proprie aziende e, pertanto, acquistati sul mercato. Ciò a due condizioni:
a) i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio devono essere direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli; 
b) il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. 
L'Inps,  con la circolare 76 del 22 maggio 2019, ha precisato che l'esercizio della vendita attuato ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della legge  145/2018 non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell'azienda. 
Ulteriori informazioni anche a questo link del Sistema Piemonte:
http://www.sistemapiemonte.it/suapbdcfo/visualizzaScheda?istat=001272&tipo=EndoTipo2&idp=2275#F

Ricapitolando: la vendita di prodotti agricoli propri, oppure acquistati da altre imprese agricole purché non prevalente rispetto a quelli ottenuti in azienda, è consentita, ovviamente a condizione (per esempio nella vendita di carni) che vengono rispettate tutte le norme igienico sanitarie previste dalle disposizioni di legge e dai manuali di autocontrollo aziendali (Haccp).